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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Bologna e la Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni dell’on. Bossi su Enzo Biagi erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.
Di cosa si tratta
La Corte di appello di Bologna stava giudicando in un procedimento civile relativo a dichiarazioni rese dall’on. Umberto Bossi a danno del giornalista Enzo Biagi. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, della Costituzione e che quindi il deputato era insindacabile. La Corte d’appello non concordava con questa delibera e aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è promosso dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera dell’8 aprile 1999 con cui la Camera aveva riconosciuto la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Bossi, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere. La Corte costituzionale doveva prima valutare se il conflitto fosse ammissibile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge 87/1953. Dispone che la Corte di appello di Bologna notifichi il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro novanta giorni, per il successivo deposito in cancelleria. La Corte si riserva ogni definitivo giudizio nel merito del conflitto.
Il principio
La delibera con cui la Camera dei deputati afferma che le dichiarazioni di un suo membro sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, secondo comma, Cost. può essere oggetto di conflitto di attribuzioni da parte del giudice che non ritenga sussistente il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare. Il conflitto è ammissibile anche quando è proposto dall’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è l’insindacabilità, che copre l’attività tipicamente parlamentare; non copre le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio delle funzioni.
Come si distingue un’opinione «nell’esercizio delle funzioni» da una dichiarazione privata?
La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni extraparlamentari e l’attività svolta in Parlamento (c.d. «nesso funzionale»). Se le dichiarazioni non rispecchiano o non corrispondono a atti parlamentari, non sono coperte dall’insindacabilità.
Cosa può fare il giudice che non concorda con la delibera della Camera?
Il giudice che ritiene che la Camera abbia erroneamente esteso l’insindacabilità a dichiarazioni prive del requisito del nesso funzionale può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che decide in via definitiva sull’esatto confine tra la prerogativa parlamentare e la giurisdizione ordinaria.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.