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La Corte dichiara in via principale manifestamente inammissibile e in via subordinata manifestamente infondata la questione sull’art. 116 c.c., che impone allo straniero che voglia sposarsi in Italia di esibire un nulla osta dell’autorità del suo paese: la norma non viola l’art. 2 Cost.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile, che richiede allo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia di presentare un nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Stato, sostenendo che ciò potesse ledere il diritto fondamentale al matrimonio garantito dall’art. 2 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 116 c.c. (requisiti per il matrimonio dello straniero in Italia: nulla osta), in riferimento all’art. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità in via principale (la questione era priva di un’adeguata descrizione degli elementi di rilevanza); manifesta infondatezza in via subordinata (la norma non lede il diritto fondamentale al matrimonio previsto all’art. 2 Cost.).

Il principio

Il requisito del nulla osta dello Stato estero per il matrimonio dello straniero in Italia non viola i diritti fondamentali ex art. 2 Cost.: si tratta di una condizione di ordine pubblico internazionale tesa a verificare la capacità matrimoniale secondo la legge personale del soggetto.

Domande e risposte

Lo straniero deve sempre avere il nulla osta per sposarsi in Italia?

Sì, secondo l’art. 116 c.c. lo straniero deve presentare all’ufficiale di stato civile un documento rilasciato dall’autorità del proprio Stato che attesti la capacità a contrarre matrimonio.

Cosa succede se il paese di origine non rilascia il nulla osta?

Esistono meccanismi alternativi; la questione se il rifiuto violi diritti fondamentali è una delle ragioni per cui questa norma è stata più volte sottoposta all’attenzione della Corte.

Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in questo caso?

L’inammissibilità riguarda un difetto formale (descrizione insufficiente della fattispecie); l’infondatezza in via subordinata significa che, anche in termini sostanziali, la norma non contrasta con la Costituzione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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