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La Corte dichiara che non spetta alla Regione Veneto sottoscrivere la ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri della Repubblica Argentina del 31 marzo 1999 e ne annulla l’atto: le regioni non possono concludere accordi internazionali autonomi in materie di competenza statale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Veneto, che aveva sottoscritto una ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto della Repubblica Argentina, invadendo la competenza statale in materia di politica estera.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Veneto, sorto a seguito della ‘lettera di intenti’ sottoscritta il 31 marzo 1999 dalla Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri argentino. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Accoglimento del conflitto: dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la ‘lettera di intenti’ e annulla l’atto. La politica estera è materia di competenza esclusiva statale; le regioni non possono concludere atti con effetti internazionali in tale ambito.
Il principio
Le regioni non possono concludere atti aventi natura internazionale o comunque tali da impegnare la politica estera dello Stato in materie di competenza esclusiva statale; tali atti sono nulli e il potere di stipularli non spetta alla regione.
Domande e risposte
Le regioni possono avere relazioni internazionali?
Solo in forma limitata e nei modi previsti dalla legge: possono svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di propria competenza, ma non concludere accordi vincolanti in materie riservate allo Stato.
Cosa è una ‘lettera di intenti’?
Un atto con cui due soggetti manifestano la volontà di collaborare su determinati obiettivi; se stipulata tra un ente sub-statale e un governo straniero può avere natura di impegno internazionale vietato alle regioni.
Quali sono le materie di competenza esclusiva statale nella politica estera?
Art. 117, comma 2, lettera a), Cost.: la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato sono riservati in via esclusiva alla legislazione statale.
Norme collegate
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