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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI durante i lavori di ristrutturazione di un immobile storico-artistico: il rimettente non aveva considerato la norma speciale che riduce la tassazione per i beni di interesse storico o artistico.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Genova, nel corso di un giudizio ICI relativo a un immobile storico-artistico sottoposto a lavori di recupero, aveva dubitato che la norma sulla base imponibile durante la ristrutturazione (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992) fosse contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 (ICI: base imponibile durante interventi di recupero), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva considerato l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, norma speciale che stabilisce una base imponibile ridotta per gli immobili di interesse storico-artistico, potenzialmente più favorevole per il contribuente.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare perché ritiene applicabile alla fattispecie la norma censurata e non un’eventuale norma speciale che disciplina la stessa ipotesi in modo più favorevole; in mancanza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Come si calcola la base imponibile ICI per un immobile sottoposto a ristrutturazione?

Secondo l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, durante i lavori si usa il valore dell’area anziché la rendita catastale dell’edificio; ma per i beni storici-artistici esiste una norma speciale agevolativa.

Perché la questione è dichiarata inammissibile?

Il rimettente non aveva spiegato perché la norma speciale sugli immobili storici (d.l. n. 16/1993) non si applicasse alla fattispecie, rendendo irrilevante la questione sulla norma generale.

Cosa prevede la norma speciale per gli immobili di interesse storico-artistico?

Una base imponibile ICI inferiore a quella degli altri fabbricati, in ragione del particolare regime fiscale di favore riconosciuto ai beni culturali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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