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La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva impugnato il divieto di prova testimoniale nel processo tributario (art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992), ritenendolo lesivo del giusto processo e della parità tra le parti. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: nel giudizio a quo nessuna delle parti aveva richiesto la prova testimoniale.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario la prova testimoniale è espressamente vietata. L’Amministrazione finanziaria può utilizzare le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica, ma il contribuente non può far sentire quei terzi come testi in giudizio. La Commissione tributaria di Foggia, in un caso su IVA fondato su dichiarazioni della Guardia di Finanza, riteneva tale divieto incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Foggia ha impugnato l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude la prova testimoniale nel processo tributario.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: nel giudizio a quo non risulta che alcuna parte abbia richiesto l’ammissione di una prova testimoniale. In assenza di tale richiesta, la norma che vieta quella prova non incide concretamente sul giudizio e la questione è priva di rilevanza.
Il principio
La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale richiede che la norma impugnata sia chiamata in applicazione nel giudizio concreto. Se il divieto che si contesta non è stato ancora attivato — nessuna parte ha chiesto di ammettere la prova vietata — la questione non è rilevante e deve essere dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Perché nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale?
La scelta legislativa si basa sulla prevalenza della prova documentale in materia fiscale: le dichiarazioni dei redditi, le fatture, i registri contabili sono i mezzi probatori tipici. Il legislatore ha ritenuto che la prova testimoniale, improntata alla valutazione soggettiva del teste, sia meno adatta a controversie che ruotano attorno a documenti.
Il divieto è stato poi dichiarato incostituzionale?
La questione è stata oggetto di numerosi ricorsi. Con la sentenza n. 18/2000 la Corte aveva già dichiarato la questione non fondata. Quella decisione è richiamata nell’ordinanza del 2004. Tuttavia il dibattito è rimasto aperto, e la Corte di Cassazione ha successivamente riconosciuto alle parti un potere di introdurre dichiarazioni di terzi acquisite in sede extraprocessuale, di valore indiziario.
Come può il contribuente difendersi se non può chiamare testi?
Può produrre documenti, perizie contabili, dichiarazioni scritte. Può anche contestare la regolarità della raccolta delle dichiarazioni dei terzi da parte della Guardia di Finanza. Tuttavia non può richiedere al giudice di citare quei terzi come testimoni per sentirli sotto il vincolo del giuramento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parità tra Fisco e contribuente, invocata per la disparità nei mezzi di prova
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, limitato dall’impossibilità di usare prove testimoniali
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle armi tra le parti
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