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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori del referendum sull’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto, essendo stato già deciso in modo analogo con l’ordinanza n. 195/2003 un precedente ricorso dei medesimi promotori con identici motivi.
Di cosa si tratta
I signori Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti e Carlo Rienzi, nella qualità di promotori e presentatori del referendum popolare per l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto (indetto per il 15 giugno 2003), avevano proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti delle Camere, del Governo e della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, contestando la legge n. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero e deliberazioni sulla comunicazione politica in campagna referendaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso per conflitto di attribuzione era diretto implicitamente contro le Camere del Parlamento, il Governo e la Commissione parlamentare per la vigilanza RAI, in relazione a norme che, secondo i ricorrenti, avrebbero leso le prerogative del comitato promotore del referendum, in particolare quanto alla parità di accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Con l’ordinanza n. 195/2003 aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso (n. 246) presentato dagli stessi soggetti con motivi analoghi. Il nuovo ricorso (n. 247) differisce dal precedente solo per la firma dei presentatori: non sussiste alcuna ragione per mutare la precedente decisione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione proposto dagli stessi promotori referendari su motivi sostanzialmente identici a quelli già dichiarati inammissibili dalla Corte non può essere deciso in modo diverso; la mera differenza formale nei soggetti firmatari non consente di superare i motivi di inammissibilità già accertati.
Domande e risposte
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere promosso da poteri dello Stato che si ritengano lesi nelle proprie attribuzioni costituzionali da atti di altri poteri. La legittimazione è riconosciuta a soggetti dotati di indipendenza costituzionale nell’esercizio delle proprie funzioni; i comitati promotori di referendum godono di tale legittimazione in quanto espressione della sovranità popolare nell’esercizio dell’iniziativa referendaria.
Che cosa era il referendum sull’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto?
Era uno dei referendum ammessi dalla Corte costituzionale con sent. n. 44/2003 per il 15 giugno 2003. La servitù coattiva di elettrodotto è il potere delle società elettriche di imporre limitazioni alla proprietà privata per il passaggio delle linee ad alta tensione. Il referendum per l’abrogazione delle relative norme non raggiunse il quorum.
Cosa sono le ordinanze di inammissibilità nei conflitti di attribuzione?
Ai sensi dell’art. 37 della l. n. 87/1953, prima di pronunciarsi nel merito di un conflitto di attribuzione la Corte decide in camera di consiglio sull’ammissibilità del ricorso, verificando se il conflitto esista e se il ricorrente sia legittimato. Se l’ammissibilità manca, il conflitto viene dichiarato inammissibile con ordinanza.
Norme collegate
- Art. 134 della Costituzione — competenze della Corte costituzionale, inclusi i conflitti di attribuzione
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