Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Pierluigi Onorato. Viene riconosciuto che esistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la trattazione del conflitto.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano stava celebrando il processo penale contro il senatore Marcello Dell’Utri per diffamazione a mezzo stampa in danno di Pierluigi Onorato (dichiarazioni rilasciate nel corso di interviste su quotidiani). Il Senato aveva deliberato che si trattasse di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione
Il Tribunale di Milano sosteneva che la delibera del Senato fosse illegittima perché le dichiarazioni rese in interviste su quotidiani non erano ricollegabili ad alcun atto tipico dell’esercizio delle funzioni parlamentari, come richiede la giurisprudenza costituzionale sull’art. 68 Cost.
La decisione della Corte
Ammissibilità del conflitto: sussistono sia il requisito soggettivo (il Tribunale e il Senato sono entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del rispettivo potere) sia il requisito oggettivo (la delibera del Senato invade la sfera di attribuzione costituzionalmente garantita del potere giudiziario). La Corte si riserva la decisione definitiva.
Il principio
L’art. 68, comma 1, Cost. deve essere interpretato in senso restrittivo: la prerogativa dell’insindacabilità copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, non qualsiasi dichiarazione politica resa al di fuori del Parlamento. La questione se esista un nesso funzionale tra le dichiarazioni extraparlamentari e atti parlamentari tipici è il cuore del conflitto.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Un rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario, nella persona di un giudice) denuncia alla Corte che un altro potere (es. il Parlamento) ha invaso la sua sfera di competenza. La Corte decide chi aveva il diritto di agire.
Cosa si intende per “atto tipico di esercizio della funzione parlamentare”?
Un atto compiuto nel contesto specifico dell’attività parlamentare: discorsi in Aula, presentazione di emendamenti, interrogazioni, interpellanze. Le dichiarazioni rilasciate in interviste stampa non rientrano automaticamente in questa categoria, a meno che riprendano sostanzialmente contenuti già espressi in atti parlamentari.
Il processo per diffamazione si interrompeva con l’ammissibilità del conflitto?
La fase di ammissibilità non sospende automaticamente il processo. La Corte doveva poi notificare il ricorso al Senato, che poteva partecipare al giudizio, e poi emettere la decisione definitiva sul merito del conflitto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — rilevante per la parità tra le parti nel processo
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa della parte lesa dalla diffamazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.