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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Roma procedeva a carico dell’onorevole Nicola Vendola per diffamazione a mezzo stampa. La questione sull’esclusione della punibilità delle opinioni parlamentari è stata dichiarata manifestamente infondata: l’art. 68 Cost. non amplia la sfera di impunità oltre le funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Il procedimento riguardava l’onorevole Nicola Vendola, accusato di diffamazione per dichiarazioni rese a un giornale. Il rimettente aveva dubitato che la norma penale sulla diffamazione fosse applicabile a un parlamentare, ma la Corte ha chiarito che l’art. 68 Cost. tutela solo l’esercizio delle funzioni parlamentari, non ogni opinione del parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge n. 47/1948 (stampa), nella parte che non esclude dalla punibilità le opinioni espresse da un parlamentare. Il parametro costituzionale invocato è artt. 2, 3, 21 e 68 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione: l’art. 68 Cost. sull’insindacabilità parlamentare deve essere interpretato restrittivamente e non copre dichiarazioni rese a mezzo stampa che non siano connesse a una funzione parlamentare.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non ha portata illimitata: la prerogativa copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una prerogativa funzionale, non personale.

La diffamazione a mezzo stampa commessa da un parlamentare è sempre insindacabile?

No. La prerogativa copre solo le opinioni connesse all’esercizio della funzione parlamentare (interventi in Aula, atti parlamentari). Le dichiarazioni rese a titolo personale ai media non sono protette.

Qual è la differenza tra insindacabilità e immunità parlamentare?

L’insindacabilità (art. 68 co. 1) è permanente e copre le funzioni parlamentari; l’immunità (art. 68 co. 2 e 3) richiede l’autorizzazione della Camera per procedere penalmente o applicare misure cautelari.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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