Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Tribunale della Spezia aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 511, comma 2, c.p.p. sulla lettura di verbali in udienza, invocando il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e il diritto di difesa. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Di cosa si tratta
L’art. 511 c.p.p. regola le modalità di acquisizione al dibattimento degli atti compiuti nelle fasi precedenti mediante lettura. Il Tribunale della Spezia ha sollevato la questione in due procedimenti riuniti, ma senza motivare adeguatamente la rilevanza specifica nel giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, sulla lettura di verbali di atti già compiuti nel dibattimento. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale della Spezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 511, comma 2, c.p.p.: il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel procedimento pendente.
Il principio
La questione di legittimità sull’art. 511 c.p.p. è inammissibile quando il rimettente non specifica in quale fase processuale si trovasse e perché la norma incidesse concretamente sull’esito del giudizio.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 511 c.p.p.?
L’art. 511 c.p.p. disciplina la lettura in udienza dei verbali di atti già compiuti: è la norma cardine per l’acquisizione degli atti di indagine nel dibattimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. si applica alla lettura dei verbali?
Sì: la riforma costituzionale del 1999 ha elevato il contraddittorio nella formazione della prova a principio costituzionale. La lettura di verbali formatisi prima del dibattimento senza contraddittorio era ritenuta problematica da alcuni rimettenti.
Perché la questione è inammissibile invece che nel merito?
Il Tribunale della Spezia non aveva sufficientemente spiegato la fase processuale e il nesso tra la norma impugnata e la decisione da adottare: senza questa motivazione, la Corte non può giudicare nel merito.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.