Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questioni sulla costituzionalità del «carcere duro» (art. 41-bis ord. penit.): la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, confermando la legittimità delle restrizioni per detenuti pericolosi.

Di cosa si tratta

L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario permette al Ministro della giustizia di sospendere le normali regole trattamentali per detenuti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, tipicamente affiliati alla criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dubitato della compatibilità con i diritti fondamentali dei detenuti.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), sul regime detentivo differenziato per detenuti pericolosi. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di sorveglianza di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni relative al regime del 41-bis: le restrizioni previste sono giustificate da esigenze di sicurezza e non violano i parametri costituzionali invocati.

Il principio

Il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. penit. persegue la legittima finalità di impedire i collegamenti tra detenuti pericolosi e organizzazioni criminali esterne: le restrizioni che ne derivano sono compatibili con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il regime 41-bis?

L’art. 41-bis ord. penit. consente di applicare ai detenuti più pericolosi restrizioni aggiuntive: limitazioni alle comunicazioni, isolamento, perquisizioni, per impedire il mantenimento dei contatti con organizzazioni criminali.

Il 41-bis viola il principio di rieducazione della pena?

Secondo la Corte no: il regime differenziato risponde a esigenze di sicurezza e non è incompatibile con il fine rieducativo della pena, che può essere perseguito anche in regime di maggiore controllo.

Chi può essere sottoposto al 41-bis?

I detenuti per delitti di criminalità organizzata, terrorismo o eversione (in particolare mafia) quando esistono elementi che indicano la persistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.