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La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Modena dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale la previsione dell’arresto obbligatorio per lo straniero che non ottempera al provvedimento di allontanamento. Quarantatré procedimenti riuniti sono stati restituiti per la valutazione dell’impatto del ius superveniens.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Modena aveva sollevato in quarantatré procedimenti identici la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo Unico sull’immigrazione, che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dopo la scadenza del termine fissato dal questore. La Corte, avendo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223 del 2004, ha riunito i giudizi e restituito gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente (Tribunale di Modena): la questione era divenuta superflua a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale diviene priva di oggetto per effetto di una pronuncia di accoglimento su norma identica, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti la rilevanza sopravvenuta.
Domande e risposte
Che cosa è l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione?
Era la norma che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero che, dopo essersi sottratto al trattenimento nel centro di permanenza temporanea, veniva sorpreso nuovamente nel territorio. La Corte l’ha dichiarata incostituzionale nella parte relativa all’obbligatorietà dell’arresto.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?
Perché aveva già risolto la medesima questione con la sentenza n. 223/2004: restituire gli atti permette al giudice rimettente di verificare se la pronuncia precedente influisce sulla rilevanza della questione nei singoli procedimenti.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente rivaluta il caso alla luce della sentenza n. 223/2004: se la norma incostituzionale è la base del procedimento, i procedimenti vanno archiviati o decisi con la dichiarazione di inammissibilità della contestazione originaria.
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