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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Velletri sull’art. 14 del T.U. immigrazione. L’ordinanza di rimessione era priva di motivazione sufficiente: mancava la descrizione della fattispecie e il rinvio alle argomentazioni della difesa non sostituisce la motivazione autonoma del giudice.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Velletri aveva impugnato l’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (arresto obbligatorio per lo straniero inottemperante all’ordine del questore), richiamando le argomentazioni della difesa dell’imputato e ritenendo la questione non manifestamente infondata, senza però motivare autonomamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, senza indicazione del parametro costituzionale violato. Rimettente: Tribunale di Velletri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza difettava sia della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio alle argomentazioni della difesa non è sufficiente: il giudice deve fornire una motivazione autosufficiente.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e in modo autosufficiente sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità. Non è consentito supplire a tali lacune con il mero rinvio alle argomentazioni di parte.
Domande e risposte
Che cosa si intende per ordinanza di rimessione “autosufficiente”?
Un’ordinanza che, da sola, consenta alla Corte di verificare la rilevanza della questione (ossia che la norma impugnata debba essere applicata nel giudizio a quo) e la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità, senza dover ricercare elementi in altri atti del processo.
Perché il rinvio alle argomentazioni della difesa è insufficiente?
Perché la valutazione della legittimità costituzionale spetta al giudice, non alle parti. Il giudice deve fare proprie le ragioni del dubbio e illustrarle con una motivazione che rispecchi il suo convincimento autonomo, non limitarsi a riportare la posizione difensiva.
Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza?
La manifesta inammissibilità riguarda vizi formali o processuali dell’ordinanza di rimessione (mancanza di rilevanza, difetto di motivazione). La manifesta infondatezza riguarda il merito: la questione è palesemente priva di fondamento costituzionale. In entrambi i casi la Corte decide in camera di consiglio senza udienza pubblica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro formalmente assente nell’ordinanza, che risultava priva di qualsiasi indicazione del parametro costituzionale invocato
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