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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982 (contratti agrari), nella parte in cui detta criteri irrazionali per la determinazione del canone di affitto dei fondi rustici nelle aree del catasto austro-ungarico (Bolzano). La disciplina discrimina ingiustificatamente i fondi di quella zona.
Di cosa si tratta
Nel territorio di Bolzano esiste un catasto fondiario derivante dall’ex catasto austro-ungarico, diverso da quello nazionale del 1939. L’art. 14 della legge sui contratti agrari (l. n. 203/1982) prevede criteri speciali per determinare il canone di affitto dei fondi rustici in quella zona, fondandosi su stime catastali ritenute irrazionali e inadeguate. Il Tribunale di Bolzano dubita della conformità a Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano (sezione agraria) censura l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione. La norma, usando il catasto austro-ungarico come base di calcolo del canone, produrrebbe risultati irrazionali rispetto alle effettive caratteristiche dei terreni, in violazione del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà.
La decisione della Corte
La Corte: (a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982: quei criteri di determinazione del canone — ancorati a stime catastali obsolete e inidonee a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni — sono irrazionali, in linea con la sent. n. 318/2002 che aveva già censurato norme analoghe per i fondi del catasto nazionale; (b) dichiara inammissibile la questione sull’art. 3 della legge n. 567/1962.
Il principio
Anche per i fondi rustici ricadenti nel catasto austro-ungarico, la determinazione del canone di affitto non può basarsi su stime catastali obsolete e prive di razionale correlazione con il valore effettivo del fondo: tale meccanismo viola il principio di uguaglianza e la garanzia costituzionale della proprietà privata.
Domande e risposte
Cos’è il catasto austro-ungarico e perché riguarda Bolzano?
Il territorio dell’Alto Adige/Südtirol, appartenuto all’Impero austro-ungarico prima del 1918, conserva un sistema catastale derivante da quel periodo, strutturalmente diverso dal catasto italiano del 1939. Le leggi agrarie nazionali prevedono norme particolari per questa area.
Cosa cambia per i contratti di affitto agrario a Bolzano dopo questa sentenza?
I criteri illegittimi del secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 14 l. n. 203/1982 non possono più essere applicati. In attesa di una disciplina legislativa sostitutiva, i giudici devono determinare il canone equo sulla base dei principi generali ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e dal sistema normativo vigente.
Esiste una precedente sentenza analoga?
Sì. La sentenza n. 318/2002 aveva già dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della stessa legge n. 203/1982, relativi alla determinazione del canone per i fondi del catasto nazionale del 1939, per le stesse ragioni di irrazionalità. La sent. n. 315/2004 estende quella soluzione ai fondi del catasto austro-ungarico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato dal meccanismo irrazionale di determinazione del canone
- Art. 42 della Costituzione — Garanzia costituzionale della proprietà privata
- Art. 44 della Costituzione — Finalità sociali dei rapporti agrari e razionale sfruttamento del suolo
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