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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti riguardanti Stefania Ariosto. Il conflitto può procedere nel merito.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma giudica il deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione nei confronti di Stefania Ariosto, la quale lo aveva accusato in sede processuale. La Camera dei deputati delibera che le dichiarazioni di Previti costituiscono opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale insorge con conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma solleva conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati (delibera del 18 dicembre 2002), contestando che le dichiarazioni rese in un’intervista a mezzo stampa da Previti — in cui definiva false le accuse dell’Ariosto — abbiano il necessario “nesso funzionale” con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953: sussistono sia il requisito soggettivo (il Tribunale è un potere dello Stato) sia il requisito oggettivo (la delibera della Camera può menomare le attribuzioni giurisdizionali). Rinvia a separata pronuncia di merito.

Il principio

La delibera parlamentare di insindacabilità di opinioni espresse fuori dall’aula e senza connessione diretta con atti tipici parlamentari è suscettibile di conflitto di attribuzioni da parte del giudice ordinario che lamenti la menomazione delle proprie attribuzioni giurisdizionali.

Domande e risposte

Cosa significa “insindacabilità” ex art. 68 Cost.?

Significa che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere — in nessuna sede — delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La tutela è assoluta ma limitata agli atti funzionalmente collegati al mandato.

Quando manca il “nesso funzionale”?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale richiede una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni extra-parlamentari e opinioni già espresse nell’ambito di attività tipicamente parlamentari. Dichiarazioni rese in interviste senza tale corrispondenza non sono coperte.

L’ammissibilità del conflitto significa che la Camera ha sbagliato?

No. L’ammissibilità riguarda solo i presupposti processuali del conflitto. Il merito — se la delibera sia o meno corretta — viene deciso in una pronuncia separata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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