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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 14, quinto comma, l. 64/1986, che riservava l’esenzione decennale IRPEG alle sole imprese costituite in forma societaria per nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. Il diverso trattamento tributario tra imprese più giovani e più vecchie è frutto di una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole.
Di cosa si tratta
La legge 1° marzo 1986, n. 64 disciplinava l’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il suo art. 14, quinto comma, prevedeva che per le imprese costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la riduzione a metà dell’IRPEG fosse sostituita dall’esenzione totale decennale. Un centro fisioterapico (s.r.l.) costituito nel 1984 sosteneva di non poter fruire dell’agevolazione perché pre-esistente alla legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Napoli ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dell’art. 14, quinto comma, l. 64/1986, sostenendo che il diverso trattamento tributario tra un’impresa pre-esistente alla legge e una nuova impresa svolgenti la stessa attività nella stessa area creasse una disparità che incideva sulla concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Le agevolazioni fiscali per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno mirano a incentivare nuovi investimenti, non a premiare imprese già operanti; la distinzione temporale è inerente alla finalità della norma e non contrasta con i parametri invocati.
Il principio
Le agevolazioni tributarie per la promozione di nuove attività produttive in aree svantaggiate possono legittimamente escludere le imprese già costituite prima dell’entrata in vigore della legge agevolativa, senza violare il principio di uguaglianza o la libertà di iniziativa economica.
Domande e risposte
Cos’era l’esenzione decennale IRPEG nel Mezzogiorno?
Era un’agevolazione fiscale che sostituiva la riduzione a metà dell’IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) con l’esenzione totale per dieci anni, riservata alle imprese societarie di nuova costituzione che avviassero attività produttive nelle regioni del Mezzogiorno.
Perché l’impresa più vecchia lamentava discriminazione?
Svolgeva la stessa attività nella stessa area geografica di imprese più giovani che invece beneficiavano dell’esenzione; la differenza di trattamento tributario era ritenuta una distorsione della concorrenza.
La distinzione temporale può giustificare trattamenti fiscali diversi?
Sì, se ha una finalità costituzionalmente apprezzabile. Le agevolazioni per le nuove imprese mirano a stimolare nuovi investimenti: per definizione non possono essere retroattive, quindi la data di costituzione è il criterio rationale di selezione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
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