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La Corte costituzionale, investita da numerose questioni sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sulla propria istituzione e composizione, dispone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per alcune questioni e dichiara inammissibili quelle relative alle norme di attuazione dello statuto siciliano introdotte con il d.lgs. n. 373 del 2003 e il d.l. n. 354 del 2003.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è l’organo che svolge in Sicilia le funzioni del Consiglio di Stato. Con più ordinanze quel giudice ha messo in discussione la propria stessa legittimità costituzionale, sollevando questioni sul fondamento normativo della propria istituzione, sulla sua composizione e sui poteri conferiti al Governo per emanare le norme di attuazione dello statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Oggetto del giudizio erano il d.lgs.lgt. n. 98 del 1946, il d.lgs. n. 654 del 1948 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e, in via derivata, le nuove norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 373 del 2003 e al d.l. n. 354 del 2003. I parametri evocati comprendevano gli artt. 3, 5, 24, 100, 101, 102, 108, 111, 113, 117 e 120 della Costituzione. Il giudice rimettente era il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione alle questioni principali sulle norme di attuazione storiche (r.o. nn. 443, 902 del 2003 e 30 del 2004), affinché valutino la rilevanza alla luce degli interventi normativi sopravvenuti. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal solo Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa (in quanto soggetto privo di legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità) relative agli artt. 4, 6 e 15 del d.lgs. n. 373 del 2003 e all’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003.
Il principio
Il Presidente di un organo giudicante non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale: tale potere spetta al giudice che procede in un giudizio concreto, non al vertice amministrativo dell’ufficio. La restituzione degli atti si impone quando sopravvengono modifiche legislative suscettibili di incidere sulla rilevanza delle questioni.
Domande e risposte
Che cos’è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana?
È l’organo con sede a Palermo che svolge in Sicilia le funzioni di appello delle decisioni del TAR, analogamente a quanto fa il Consiglio di Stato nel resto del Paese. È disciplinato da norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana.
Perché il giudice ha messo in discussione la propria stessa istituzione?
L’organo dubitava che le norme che ne avevano regolato la composizione (in particolare la presenza di componenti laici nominati dalla Regione) fossero compatibili con i principi costituzionali sull’indipendenza della magistratura e sull’unità della giurisdizione amministrativa.
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte non decide nel merito ma rimanda la questione al giudice a quo affinché rivaluti se, dopo le nuove norme introdotte nel 2003-2004, la questione sia ancora rilevante per il giudizio che deve decidere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza dei cittadini e ragionevolezza, parametro principale
- Art. 102 della Costituzione — Divieto di giudici speciali e unità della giurisdizione
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale
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