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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 144, quarto comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo avverso la sentenza sulla riabilitazione del fallito dall’affissione della sentenza anziché dalla sua comunicazione all’interessato. L’affissione è forma di pubblicità irrazionale per soggetti già preventivamente individuati.

Di cosa si tratta

La legge fallimentare prevedeva che il termine di quindici giorni per proporre reclamo alla Corte d’appello avverso la sentenza del tribunale sulla riabilitazione del fallito decorresse dalla data di affissione della sentenza. La Corte di appello di Genova si era trovata a dover decidere sull’ammissibilità di un reclamo proposto dopo il quindicesimo giorno dall’affissione, ma la sentenza non era mai stata comunicata all’interessato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Genova ha impugnato l’art. 144, quarto comma, del r.d. n. 267/1942 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, richiamando numerosi precedenti costituzionali che avevano già dichiarato illegittime analoghe norme della legge fallimentare che facevano decorrere termini decadenziali dall’affissione.

La decisione della Corte

La questione è fondata. La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante: l’affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere termini per l’impugnazione, è giustificata solo quando sia difficile individuare i soggetti interessati. Quando il destinatario è preventivamente individuato dal legislatore (come il fallito nel procedimento di riabilitazione), il termine deve decorrere dalla comunicazione diretta, non dall’affissione.

Il principio

Il termine per impugnare un provvedimento non può decorrere dall’affissione quando il destinatario del provvedimento è un soggetto preventivamente individuato dal legislatore. In tal caso è costituzionalmente necessario che il termine decorra dalla comunicazione diretta, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa.

Domande e risposte

Cos’è la riabilitazione del fallito?

È l’istituto previsto dalla legge fallimentare (ora legge concorsuale) che consente al fallito di essere reintegrato nella piena capacità giuridica e di essere cancellato dal registro dei falliti, una volta soddisfatte le condizioni di legge (principalmente aver pagato i debiti o avere avuto comportamento meritevole).

Cosa si intende per decorrenza del termine dall’affissione?

La sentenza veniva pubblicata mediante affissione in determinati luoghi pubblici (come il tribunale), e da quella data iniziava a correre il termine per impugnarla. Chi non la vedeva affissa rischiava di perdere il diritto al reclamo senza saperlo.

Questa sentenza è ancora rilevante con il nuovo Codice della crisi d’impresa?

Il d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza) ha innovato profondamente la legge fallimentare. Il principio affermato dalla Corte – che il termine per impugnare decorra dalla comunicazione e non dall’affissione per i soggetti individuati – è tuttora espressione di un principio costituzionale generale applicabile a tutte le procedure concorsuali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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