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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. L’arresto obbligatorio per una contravvenzione di modesta gravità, senza possibilità di applicare misure cautelari, viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione (inserito dalla legge n. 189/2002, c.d. legge Bossi-Fini) prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni (contravvenzione punita con l’arresto da sei mesi a un anno). I Tribunali di Torino e di Firenze hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Torino (quattro ordinanze) e di Firenze hanno impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 27 e 97 della Costituzione, rilevando che l’arresto obbligatorio per una contravvenzione di modesta gravità è irragionevolmente più severo di quello previsto per reati ben più gravi e che, non essendo applicabile alcuna misura cautelare, l’arresto è destinato a sfociare immediatamente nella liberazione dell’arrestato.
La decisione della Corte
Le questioni sono fondate. L’arresto obbligatorio presuppone reati particolarmente gravi che denotano spiccata pericolosità sociale: applicarlo a una contravvenzione per cui non può essere applicata nessuna misura cautelare è manifestamente irragionevole e determina una restrizione della libertà personale priva di adeguata giustificazione costituzionale. La Corte dichiara inammissibile la questione separata del Tribunale di Firenze sul giudizio direttissimo.
Il principio
L’arresto obbligatorio in flagranza è giustificato solo per reati di notevole gravità e pericolosità sociale. Prevederlo per una contravvenzione di modesta gravità – per la quale nessuna misura cautelare è applicabile e l’arresto si traduce necessariamente in una immediata liberazione – viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e le garanzie della libertà personale (art. 13 Cost.).
Domande e risposte
Cosa succedeva allo straniero arrestato per inottemperanza all’ordine del questore?
Veniva arrestato in flagranza, ma poiché la legge non consentiva di applicare alcuna misura cautelare per quella contravvenzione, il giudice della convalida doveva necessariamente rimettere in libertà l’arrestato. L’arresto risultava quindi privo di qualsiasi utilità pratica e costituzionalmente ingiustificato.
In che modo la legge Bossi-Fini aveva modificato la disciplina delle espulsioni?
La legge n. 189/2002 aveva introdotto, tra l’altro, l’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni (art. 14, comma 5-bis) e il reato di inottemperanza con arresto obbligatorio (comma 5-quinquies). La Corte ha dichiarato illegittima quest’ultima previsione, mentre le altre norme della stessa legge hanno avuto sorti diverse.
L’irregolarità dello straniero è di per sé punita penalmente?
Non la semplice presenza irregolare, ma la specifica inottemperanza all’ordine formale del questore di lasciare il territorio. La Corte non ha messo in discussione la punibilità di tale condotta, ma solo la previsione dell’arresto obbligatorio sproporzionato alla gravità del reato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dall’arresto obbligatorio per una contravvenzione minore
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, limitabile solo in casi di necessità ed urgenza giustificati
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