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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Tiziana Parenti. Lo stesso conflitto era già stato dichiarato inammissibile in precedenza e non è riproponibile.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma stava processando la parlamentare Tiziana Parenti per calunnia in relazione a dichiarazioni rese nel 1994 davanti agli ispettori del Ministero della giustizia sull’operato della Procura di Milano. La Camera dei deputati aveva deliberato nel 1998 che tali dichiarazioni erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Un primo conflitto era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 206/2002.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l’annullamento della deliberazione del 15 dicembre 1998 sull’insindacabilità del deputato Parenti, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Dopo una dichiarazione di inammissibilità, non è consentito riproporre lo stesso conflitto tra gli stessi poteri per la medesima deliberazione. Le finalità del giudizio di conflitto di attribuzione esigono certezza e definitività dei rapporti, che non possono essere rimesse all’arbitrio delle parti.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, una volta dichiarato inammissibile, non può essere riproposto per la stessa deliberazione. L’esigenza costituzionale di certezza e definitività dei rapporti tra poteri esclude la riproponibilità ad libitum del conflitto.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È lo strumento processuale con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) può contestare davanti alla Corte costituzionale una decisione di un altro potere (ad esempio il Parlamento) che ritiene lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali.

Perché il Tribunale di Roma non poteva riproporre il conflitto?

Perché la sentenza n. 206/2002 aveva già dichiarato inammissibile il conflitto per la stessa deliberazione della Camera. La Corte ha ribadito, a partire dalla sentenza n. 116/2003, che il conflitto non è riproponibile dopo una declaratoria di inammissibilità.

Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

Il primo comma dell’art. 68 Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La deliberazione della Camera aveva ritenuto che le dichiarazioni della Parenti rientrassero in questa garanzia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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