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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 163-bis disp. att. c.p.p., che disciplina i termini per rilevare l’inosservanza delle norme sulla ripartizione dei procedimenti tra sede principale e sezioni distaccate del tribunale. La questione è inammissibile perché il rimettente si era già privato della possibilità di sollevarla trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, stava procedendo contro un imputato accusato di ricettazione e truffa. Il luogo di commissione dei reati non era stato precisato nel capo di imputazione, cosicché solo nel corso del dibattimento era emerso che la competenza spettava a un’altra sezione. Il giudice aveva trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, il quale aveva respinto il rilievo come tardivo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Velletri ha impugnato l’art. 163-bis delle norme di attuazione del c.p.p. nella parte in cui non consente di rilevare l’inosservanza delle disposizioni di ripartizione dei procedimenti anche dopo l’apertura del dibattimento, quando il vizio era stato impossibile rilevare prima per l’erronea indicazione del luogo del reato nel capo di imputazione. Parametri evocati: artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale, il rimettente aveva già esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento, precludendosi la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: se il giudice si è già privato del potere di decidere la questione processuale sottostante (trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale), la questione difetta del requisito della pregiudizialità e va dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

Cosa succede se un procedimento penale è assegnato alla sezione distaccata sbagliata?

L’inosservanza delle norme di ripartizione può essere rilevata solo prima dell’apertura del dibattimento, a norma dell’art. 163-bis disp. att. c.p.p. Oltre quel termine, il rilievo è tardivo, salvo eccezioni che la questione in esame tentava di introdurre.

La mancata precisazione del luogo del reato nel capo di imputazione causa nullità?

La questione non riguardava la validità del capo di imputazione, ma solo la possibilità di rilevare tardivamente il difetto di competenza interna al tribunale. Il giudice aveva già inoltrato gli atti al Presidente, esaurendo i propri poteri.

Il principio del giudice naturale precostituito per legge vale anche per le sezioni distaccate?

Il rimettente sosteneva di sì, ma la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito per via dell’inammissibilità. La questione è comunque controversa: il Presidente del Tribunale aveva escluso la violazione dell’art. 25 Cost. quando sede principale e sezione distaccata sono dello stesso tribunale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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