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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione relativa all’art. 314 c.p.p. sull’equa riparazione per ingiusta detenzione. Non spetta il risarcimento a chi sia stato prosciolto per ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), poiché la custodia cautelare era stata disposta per reati diversi da quelli oggetto del precedente giudicato.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Palermo era chiamata a decidere sulla domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione presentata da una persona che, sottoposta a custodia cautelare per reati di stupefacenti, era stata poi prosciolta con formula «non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato» (art. 649 c.p.p.). Il giudice si chiedeva se anche in questo caso spettasse la riparazione, nonostante la formula di proscioglimento non rientrasse tra quelle elencate nell’art. 314, comma 1, c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non consente il riconoscimento di equa riparazione a chi abbia subito custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato prosciolto ai sensi dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 314 c.p.p. prevede il diritto alla riparazione nei casi in cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile accerti l’innocenza del detenuto (fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, ecc.) oppure quando la misura sia stata applicata senza i presupposti di legge. Il proscioglimento per ne bis in idem non rientra in queste ipotesi, né la norma è irragionevole al riguardo.

Il principio

L’equa riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) spetta nei soli casi espressamente previsti dalla norma: proscioglimento con formula piena di merito ovvero misura cautelare applicata senza i presupposti di legge. Il proscioglimento per sopravvenuto giudicato non rientra in questi casi e non dà diritto ad automatica riparazione.

Domande e risposte

Chi ha diritto alla riparazione per ingiusta detenzione?

Secondo l’art. 314, comma 1, c.p.p., chi è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, senza aver dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave.

Il proscioglimento per ne bis in idem dà diritto alla riparazione?

No, secondo la Corte. Il proscioglimento ex art. 649 c.p.p. non è assimilabile alle formule piene di merito che fondano il diritto alla riparazione; esso deriva da un precedente giudicato, non dall’accertamento dell’innocenza sul merito dell’addebito cautelare.

Perché la norma non viola l’art. 3 della Costituzione?

Le situazioni confrontate sono diverse: chi è assolto nel merito e chi è prosciolto per impedimento processuale si trovano in condizioni non assimilabili. La diversità di trattamento è quindi ragionevole e non discriminatoria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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