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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma (GUP) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Alessio Butti rese tramite agenzie di stampa sui vertici della RAI. Il conflitto potrà proseguire nel merito.

Di cosa si tratta

Il deputato Alessio Butti aveva rilasciato dichiarazioni alle agenzie di stampa ANSA e AGI, il 30 ottobre 2001, sui presidenti e componenti del consiglio di amministrazione della RAI (Zaccaria e Emiliani), insinuando possibili irregolarità nella gestione di un accordo di cessione di Raiway. Questi avevano sporto querela per diffamazione. La Camera, con delibera del 30 gennaio 2003, aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Roma (GUP) aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma (GUP e udienza preliminare) nei confronti della Camera dei deputati: lesione delle attribuzioni del Tribunale per effetto della delibera della Camera del 30 gennaio 2003, che aveva dichiarato insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le dichiarazioni del deputato Butti sui vertici RAI rese tramite agenzie di stampa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e dispone che il ricorso e l’ordinanza vengano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per consentire la prosecuzione del giudizio nel merito.

Il principio

Dichiarazioni rese da un parlamentare tramite agenzie di stampa, che alludano a possibili irregolarità nella gestione di un ente pubblico come la RAI, possono non rientrare nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., se manca il necessario nesso funzionale con l’attività svolta nelle sedi istituzionali. Il conflitto di attribuzioni è lo strumento per verificare tale nesso.

Domande e risposte

Qual era il contenuto delle dichiarazioni del deputato Butti?

Il deputato aveva dichiarato alle agenzie di stampa che si sarebbe dovuto verificare per quale motivo i vertici della RAI avessero voluto concludere un accordo per la cessione di Raiway che penalizzava gli interessi dell’azienda, con allusioni a possibili irregolarità.

Perché il GUP di Roma aveva sollevato conflitto?

Perché riteneva che le dichiarazioni del deputato, rese alle agenzie di stampa e non in sede parlamentare, non avessero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare, e che quindi la delibera della Camera avesse illegittimamente sottratto il caso alla giurisdizione penale.

Come si stabilisce se una dichiarazione è “esercizio di funzioni parlamentari”?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale diretto tra la dichiarazione extraparlamentare e una specifica attività parlamentare (intervento in aula, interrogazione, proposta di legge). Non basta che la dichiarazione riguardi un tema politico o che il parlamentare la attribuisca alla propria attività politica in senso lato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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