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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 819, secondo comma, c.p.c., che non consente agli arbitri di sospendere il procedimento arbitrale in attesa della decisione del giudice statuale su una questione pregiudiziale. La scelta del legislatore di limitare la sospensione è giustificata dalle peculiarità dell’arbitrato.
Di cosa si tratta
Il Collegio arbitrale di Roma, nell’ambito di controversie riguardanti rapporti di dare-avere in materia di allevamento e vendita di bestiame, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 819, secondo comma, c.p.c. La norma non consentiva agli arbitri di disporre la sospensione del giudizio arbitrale quando il giudice statuale dovesse pronunciarsi su una questione pregiudiziale, a differenza di quanto previsto dall’art. 295 c.p.c. per il giudice ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Collegio arbitrale dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, che la mancata previsione di un meccanismo di sospensione analogo a quello del processo statuale creasse una disparità irragionevole e violasse il principio del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’arbitrato è un procedimento volontario fondato sull’accordo delle parti, con caratteristiche diverse dal processo statuale. Le differenze di disciplina rispetto al processo ordinario trovano giustificazione nella natura pattizia e nella peculiarità dell’istituto arbitrale.
Il principio
Le differenze di disciplina tra processo arbitrale e processo ordinario trovano giustificazione nella diversa natura dei due procedimenti. L’assenza, nel processo arbitrale, di un meccanismo di sospensione analogo a quello dell’art. 295 c.p.c. non viola né il principio di uguaglianza né il giusto processo.
Domande e risposte
Cosa è la “questione pregiudiziale” che può bloccare un procedimento?
È una questione giuridica la cui soluzione è logicamente preliminare rispetto alla decisione della controversia principale, e la cui definizione da parte di un giudice diverso può richiedere la sospensione del procedimento in corso.
Gli arbitri possono comunque sospendere il procedimento in altri casi?
Il codice di procedura civile disciplina tassativamente i casi di sospensione. In assenza di una norma che lo consenta, gli arbitri non possono sospendere il procedimento per attendere la decisione del giudice statuale su una questione pregiudiziale.
Perché l’arbitrato ha regole diverse dal processo statuale?
Perché l’arbitrato è un procedimento di origine contrattuale, fondato sull’autonomia delle parti, e per sua natura è informato a criteri di celerità e riservatezza che giustificano discipline differenziate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — garanzie del giusto processo
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