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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccinazione antitetanica per i neonati, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia in riferimento all’art. 32 della Costituzione. La questione è inammissibile per difetti nell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che sancisce l’obbligo di vaccinazione antitetanica per i neonati (tre somministrazioni tra il terzo e l’undicesimo mese di vita), in riferimento all’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute. Il giudice remittente sosteneva che il rischio del tetano si fosse ridotto e che l’obbligo fosse superato rispetto agli standard europei.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni: illegittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (vaccinazione antitetanica obbligatoria), come modificato, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per i neonati.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando vizi nell’ordinanza di rimessione: la Corte d’appello aveva indicato come norma impugnata l’art. 2 della legge n. 292/1963 (che riguarda solo le madri gestanti), anziché l’art. 1, lettera c), relativo ai neonati. Pur riconoscendo che dal contesto si ricavava la norma effettivamente impugnata, la Corte ha rilevato ulteriori difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può derivare da vizi dell’ordinanza di rimessione: errata indicazione della norma impugnata, insufficiente motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo o sulla non manifesta infondatezza, che impediscono alla Corte di esaminare il merito della questione.
Domande e risposte
Perché la Corte d’appello di Venezia dubitava dell’obbligo vaccinale?
Perché riteneva che il rischio di tetano fosse oggi molto ridotto, che l’obbligo non esistesse nella maggior parte dei Paesi UE, e che imporre coattivamente una vaccinazione non necessaria potesse violare il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione.
Cosa significa che la questione è dichiarata “manifestamente inammissibile”?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione di costituzionalità, perché l’ordinanza di rimessione presenta vizi tali da rendere impossibile l’esame: in questo caso errori nell’identificazione della norma impugnata e lacune motivazionali.
L’obbligo di vaccinazione antitetanica è costituzionalmente legittimo?
Su questo punto la Corte non si pronuncia nel merito in questa decisione. La questione di fondo — se l’obbligo vaccinale possa essere compatibile con l’art. 32 Cost. — rimane aperta, da esaminare in un diverso giudizio con ordinanza di rimessione corretta.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.