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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. Le norme prevedono che il decreto di espulsione possa essere notificato allo straniero in inglese, francese o spagnolo anche se non conosce queste lingue.

Di cosa si tratta

Più tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme sull’espulsione degli stranieri, in particolare nella parte in cui consentono di notificare il decreto di espulsione in una delle tre lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo) senza verificare che lo straniero conosca effettivamente quella lingua. Il problema riguarda la tutela della libertà personale e il principio di eguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni sollevate dal Tribunale di Venezia (sez. distaccata di San Donà di Piave), dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano: illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, e dell’art. 14, comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per la presunzione di conoscenza di lingue veicolari ai fini della notifica del decreto di espulsione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia (per difetto di rilevanza) e non fondate le questioni sollevate dai Tribunali di Pescara e di Milano, ritenendo che la scelta del legislatore di indicare tre lingue veicolari per la notifica del decreto di espulsione non violi i parametri costituzionali invocati.

Il principio

La previsione che il decreto di espulsione possa essere notificato allo straniero in inglese, francese o spagnolo è costituzionalmente legittima: l’indicazione di tre lingue veicolari di larga diffusione internazionale non introduce una presunzione assoluta irragionevole, né viola le garanzie di libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 13, comma 7, del Testo unico immigrazione in materia di notifica?

Prevede che il decreto di espulsione sia notificato allo straniero con la traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, quando ciò non sia possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità?

Perché ritenevano che la presunzione di conoscenza di una delle tre lingue veicolari potesse ledere il diritto di conoscere i motivi del provvedimento restrittivo della libertà personale, in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Perché la questione del Tribunale di Venezia è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione rispetto al caso concreto sottoposto al suo esame.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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