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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 722 c.p.p.: la norma, nella parte in cui non computava la custodia cautelare subita all’estero ai fini dei termini di fase, viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il periodo di detenzione all’estero in attesa di estradizione deve essere conteggiato anche per i termini di fase, non solo per la durata complessiva.

Di cosa si tratta

Un imputato per reati di droga (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) era stato arrestato in Olanda il 29 marzo 1999 su richiesta di estradizione italiana, vi era rimasto detenuto fino al 9 gennaio 2003 e poi estradato. Condannato in primo grado, aveva subito un annullamento con rinvio dalla Cassazione, con conseguente regresso del procedimento. Aveva quindi chiesto la scarcerazione per decorrenza del doppio dei termini di fase. L’art. 722 c.p.p. computava la detenzione estera solo per la durata complessiva, non per i termini di fase.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione italiana rilevasse ai fini del computo dei termini di fase (artt. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 13 (libertà personale) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice».

Il principio

La privazione della libertà personale subita all’estero in esecuzione di una domanda di estradizione dello Stato italiano è funzionalmente equiparabile alla custodia cautelare in Italia: deve pertanto essere computata anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p., pena una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della garanzia costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.).

Domande e risposte

Che cosa sono i termini di fase nella custodia cautelare?

I termini di fase (art. 303 c.p.p.) stabiliscono la durata massima della custodia cautelare in ogni fase del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, appello, Cassazione). Il loro superamento obbliga il giudice a rimettere in libertà l’imputato.

Prima della sentenza, come veniva trattata la detenzione all’estero?

L’art. 722 c.p.p., nella versione modificata dal d.l. n. 306/1992, computava la detenzione estera solo ai fini della durata complessiva della custodia cautelare (art. 303, comma 4), non dei singoli termini di fase. Ciò consentiva che l’imputato restasse detenuto più a lungo del consentito in caso di regresso del procedimento.

Questa sentenza vale retroattivamente?

Le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti ex tunc (retroattivi), salvo i rapporti esauriti: l’imputato del caso poteva quindi richiedere la scarcerazione computando il periodo di detenzione in Olanda ai fini dei termini di fase.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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