Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13, commi 1 e 2, della legge sulle locazioni abitative (l. n. 431/1998). Il Tribunale di La Spezia aveva dubitato della compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) di tali disposizioni, ma la questione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di cosa si tratta
L’art. 13 della legge n. 431 del 1998 disciplina la nullità dei patti contrari alla legge nelle locazioni ad uso abitativo e il diritto del conduttore di agire in giudizio per farli valere. Il Tribunale di La Spezia ha sollevato dubbi di costituzionalità su tale norma, ritenendola potenzialmente irrazionale rispetto al principio di parità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Parametro costituzionale: art. 3, primo comma, della Costituzione (uguaglianza). Rimettente: Tribunale di La Spezia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile, senza esaminarne il merito. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti di ammissibilità richiesti per accedere al giudizio di legittimità costituzionale.
Il principio
La manifesta inammissibilità può essere dichiarata con ordinanza quando la questione di legittimità costituzionale difetta ab origine dei presupposti procedurali o motivazionali necessari, senza che la Corte debba pronunciarsi sul merito costituzionale della disposizione impugnata.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 13 della legge n. 431/1998?
Sancisce la nullità dei patti stipulati in violazione della disciplina sulle locazioni abitative e riconosce al conduttore il diritto di agire in giudizio entro sei mesi dal rilascio dell’immobile per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso.
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?
L’inammissibilità significa che la questione non può essere esaminata nel merito per vizi formali o procedurali. L’infondatezza, invece, presuppone un esame nel merito della norma impugnata e la conclusione che non vi sia violazione costituzionale.
La pronuncia vincola il giudice rimettente?
Sì: il giudice non potrà risollevare la stessa questione senza indicare nuovi e specifici profili di incostituzionalità che superino il difetto rilevato dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della legge
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.