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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, che consente la sostituzione della firma autografa negli atti amministrativi informatizzati con l’indicazione a stampa del responsabile. L’ordinanza del Giudice di pace di Milano era totalmente priva di descrizione della fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Un cittadino milanese aveva fatto opposizione a un’ordinanza-ingiunzione del Comune di Milano. Il Giudice di pace aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, che permette di sostituire la firma autografa del responsabile con la sua indicazione a stampa negli atti amministrativi informatizzati. Il rimettente dubitava che questa norma fosse coerente con la delega legislativa originaria, la quale avrebbe inteso limitare tale sostituzione ai soli atti automatizzabili e non a quelli che richiedono motivazione caso per caso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano ha impugnato l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme sui sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per presunto contrasto con i limiti della delega legislativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge n. 421/1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna descrizione della fattispecie concreta (quale fosse l’atto impugnato, come fosse redatto, quale specifica violazione si contestasse). Senza questa descrizione minima, la Corte non può verificare se la questione sia effettivamente rilevante per il giudizio principale.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo sufficiente la fattispecie concreta del giudizio principale, così da consentire alla Corte di verificare la rilevanza della questione. Un’ordinanza totalmente priva di questa descrizione è manifestamente inammissibile: non basta enunciare astrattamente la questione di legittimità, occorre mostrare il collegamento con il caso concreto.
Domande e risposte
Gli atti amministrativi emessi con sistemi informatizzati possono essere privi di firma autografa?
Sì, ma solo se ricorrono i presupposti normativi. Il d.lgs. n. 39/1993 consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile per gli atti informatizzati. Tuttavia, se l’atto richiede una motivazione individuale (art. 3 della legge n. 241/1990), la questione della validità della firma diventa più delicata.
Un verbale di accertamento di illecito stradale può essere firmato solo con indicazione a stampa?
Il regolamento del codice della strada (art. 383, comma 4, d.P.R. n. 495/1992) prevede che i verbali informatizzati debbano comunque essere sottoscritti in originale dall’accertatore. Questa norma speciale prevaleva sulla norma generale del d.lgs. n. 39/1993 per questo tipo di atti.
Cosa è richiesto dalla legge delega per la semplificazione degli atti pubblici informatizzati?
L’art. 76 Cost. richiede che il legislatore delegato rispetti i principi e criteri direttivi della legge di delega. Il rimettente sosteneva che la delega del 1992 consentisse la sostituzione della firma solo per gli atti automatizzabili (es. elaborazioni di dati in serie) e non per gli atti che richiedono valutazione discrezionale del singolo caso.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.