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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’estensione agli assessori comunali siciliani del raddoppio dell’indennità di carica previsto per i sindaci di Comuni con più di 10.000 abitanti in aspettativa o con attività autonoma. La disciplina regionale non era irragionevole né violava il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche.
Di cosa si tratta
Due leggi regionali siciliane (n. 41/1996 e n. 19/1997) avevano esteso il beneficio del raddoppio dell’indennità di carica, originariamente previsto per i sindaci di Comuni sopra i 10.000 abitanti dalla legge statale n. 816/1985, anche agli assessori comunali di Comuni più piccoli (rispettivamente sotto i 10.000 e sotto i 5.000 abitanti), quando collocati in aspettativa non retribuita o con attività autonoma. Un assessore di un Comune siciliano aveva rivendicato questo beneficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 41/1996 e dell’art. 12 della l.r. Sicilia n. 19/1997, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, ipotizzando che l’estensione dei benefici agli assessori dei piccoli Comuni creasse disparità irragionevoli rispetto ad altre categorie di amministratori locali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Le norme impugnate si limitavano a estendere a categorie di amministratori locali siciliani i benefici già previsti dalla legge statale n. 816/1985 per alcune categorie, adattandoli al contesto regionale. Tale scelta normativa non è irragionevole: il legislatore regionale ha discrezionalità nell’estendere tutele a categorie di amministratori locali che, in caso di aspettativa, rischiano una perdita di reddito.
Il principio
Il legislatore regionale può legittimamente estendere i benefici economici previsti per gli amministratori locali dalla legge statale ad ulteriori categorie e soglie di popolazione, senza violare il principio di eguaglianza né l’art. 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche, purché la scelta sia ragionevole e finalizzata a garantire l’effettività del mandato elettivo.
Domande e risposte
Perché un assessore in aspettativa ha diritto al raddoppio dell’indennità?
L’indennità raddoppiata compensa la perdita del reddito da lavoro (autonomo o dipendente) derivante dall’aspettativa necessaria per svolgere il mandato di amministratore locale a tempo pieno. Senza questo beneficio, molti professionisti e lavoratori autonomi sarebbero di fatto scoraggiati dall’assumere cariche elettive.
Le Regioni a statuto speciale come la Sicilia possono modificare la disciplina delle indennità degli amministratori locali?
Sì, nell’ambito delle loro competenze statutarie. La Regione Siciliana ha competenza in materia di enti locali e può adattare e integrare la disciplina statale sulle indennità degli amministratori comunali.
L’art. 51 Cost. può essere violato da norme sulle indennità degli eletti?
L’art. 51 Cost. garantisce l’uguale accesso alle cariche pubbliche. Una norma sulle indennità potrebbe violare questo principio se discriminasse irragionevolmente tra categorie di amministratori locali senza giustificazione. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto la distinzione ragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza
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