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La questione di legittimità degli artt. 2621-2622 c.c. (falso in bilancio) rispetto alla direttiva 68/151/CEE è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia nelle cause pregiudiziali C-387/02, C-391/02 e C-403/02.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sollevato, con tre ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. (nuovo falso in bilancio) nella parte in cui non prevedevano un «adeguato mezzo processuale» per definire il processo entro i termini di prescrizione, violando l’art. 6 della direttiva 68/151/CEE che impone sanzioni «adeguate» per la mancata pubblicità del bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Il G.U.P. di Palermo contestava gli artt. 2621 e 2622 c.c. per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. in relazione alla direttiva 68/151/CEE: le sanzioni ridotte e i brevi termini di prescrizione avrebbero reso di fatto impossibile punire le false comunicazioni sociali, violando l’obbligo comunitario di sanzioni adeguate.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e rinviato le cause a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia CE sulle cause pregiudiziali C-387/02, C-391/02 e C-403/02, nelle quali i giudici italiani avevano posto alla Corte di Lussemburgo la medesima questione sull’adeguatezza delle sanzioni. Sarebbe stato irragionevole decidere prima di conoscere l’interpretazione comunitaria vincolante.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale dipende dall’interpretazione del diritto comunitario già sottoposta alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, è opportuno rinviare la decisione in attesa della pronuncia comunitaria, per evitare contrasti tra le due Corti e garantire la primautà del diritto dell’Unione.
Domande e risposte
Cosa è successo dopo la pronuncia della Corte di giustizia?
La Corte di giustizia (Pupino, 2005, e poi nella sentenza del 3 maggio 2005 nelle cause C-387, 391, 403/02) ha dichiarato che le sanzioni italiane per il falso in bilancio potevano non essere «adeguate» ai sensi della direttiva. La questione ha poi trovato risposta legislativa con la riforma del 2015 (l. n. 69/2015).
Il rinvio a nuovo ruolo blocca definitivamente il processo penale sottostante?
No: il rinvio a nuovo ruolo è una misura organizzativa della Corte costituzionale, che sospende il giudizio incidentale ma non il procedimento penale a quo che resta nel frattempo sospeso (art. 23 l. n. 87/1953).
Perché la Corte ha aspettato la pronuncia comunitaria invece di decidere subito?
Perché la questione principale era se le sanzioni italiane rispettassero il diritto comunitario: decidere su questo punto senza conoscere l’interpretazione vincolante della Corte di giustizia avrebbe rischiato di creare contrasti tra diritto interno e diritto dell’Unione.
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale e comunitario
- Art. 11 della Costituzione — partecipazione dell’Italia all’ordinamento comunitario con limitazioni di sovranità
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
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