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Ordinanza processuale: la Corte rinvia l’esame dell’istanza di sospensiva della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22/2003 (divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive) all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per il merito del ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, che vietava nella regione l’applicazione della sanatoria eccezionale delle opere abusive introdotta dal d.l. n. 269/2003. Il Governo chiedeva anche la sospensione cautelare della legge regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive), chiedendo la sospensione cautelare in attesa della decisione nel merito.
La decisione della Corte
La Corte dispone il rinvio dell’esame dell’istanza cautelare all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per il merito. Ordinanza di mero coordinamento processuale.
Il principio
Nei giudizi in via principale, la Corte può rinviare l’istanza cautelare all’udienza di merito già fissata, evitando una duplicazione della trattazione quando i tempi dell’udienza siano ravvicinati.
Domande e risposte
Perché la Regione Friuli aveva vietato il condono edilizio nazionale?
La Regione Friuli-Venezia Giulia è una regione a statuto speciale con competenza legislativa primaria in materia urbanistica. Riteneva pertanto di poter disciplinare autonomamente la materia, escludendo l’applicazione del condono edilizio statale nel proprio territorio.
Il divieto regionale di condono è costituzionalmente legittimo?
La questione era al centro del giudizio di merito. Le regioni a statuto speciale con competenza primaria sull’urbanistica hanno maggiore autonomia rispetto alle regioni ordinarie, ma i limiti della competenza regionale nel rapporto con la legislazione statale in materia di condono sono stati oggetto di pronunce successive della Corte.
Cosa differenzia la legge friulana da quella toscana (ord. n. 117/2004)?
La legge toscana (ord. n. 117/2004) consentiva una sanatoria regionale alternativa, mentre la legge friulana vietava direttamente l’applicazione del condono statale nel territorio regionale. Entrambe sono state oggetto di impugnazione statale.
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