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Ordinanza processuale: la Corte rinvia l’esame dell’istanza di sospensiva della legge Regione Toscana n. 55/2003 (sanatoria edilizia regionale) all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per il merito del ricorso dello Stato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, relativa all’accertamento di conformità (sanatoria) delle opere edilizie abusive nel territorio regionale, chiedendo anche la sospensione cautelare. La Regione Toscana si era costituita.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi), chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’applicazione della legge nelle more del giudizio di merito.

La decisione della Corte

La Corte dispone il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensiva all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del merito del giudizio di legittimità costituzionale della stessa legge regionale toscana. È un provvedimento di coordinamento processuale.

Il principio

Nei giudizi in via principale di legittimità costituzionale, quando la trattazione del merito è prossima, la Corte può rinviare l’esame dell’istanza cautelare all’udienza di merito già fissata, concentrando in un’unica seduta la valutazione complessiva.

Domande e risposte

Cos’è la sanatoria edilizia regionale?

La sanatoria (o accertamento di conformità) permette di regolarizzare opere edilizie realizzate senza i necessari titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, purché le opere siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria (cd. “doppia conformità”).

Perché lo Stato ha impugnato la legge toscana?

La legge della Regione Toscana n. 55/2003 consentiva la sanatoria di opere abusive in deroga al condono edilizio nazionale del 2003. Il Governo riteneva che ciò violasse la competenza legislativa esclusiva statale in materia di governo del territorio e creasse un regime più permissivo rispetto a quello nazionale.

La Corte ha poi deciso nel merito?

L’ordinanza n. 117/2004 è un provvedimento cautelare procedurale. Il merito è stato trattato nell’udienza dell’11 maggio 2004 e deciso con successive pronunce di merito della Corte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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