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Ordinanza processuale: la Corte rinvia l’esame delle istanze cautelari di sospensione delle regioni sull’art. 32 del d.l. n. 269/2003 (condono edilizio) all’udienza pubblica già fissata per l’11 maggio 2004 per la trattazione del merito dei ricorsi regionali.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante misure per il condono edilizio (sanatoria delle opere abusive), chiedendo anche la sospensione cautelare dell’applicazione della norma in attesa della decisione nel merito. La Corte ha dovuto decidere se esaminare subito l’istanza di sospensiva o rinviarla.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania ha promosso conflitto di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (e della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), chiedendo contestualmente la sospensione cautelare della norma nelle more della decisione sul merito.
La decisione della Corte
La Corte dispone il rinvio dell’esame dell’istanza cautelare all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del merito dei giudizi di legittimità costituzionale sull’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Si tratta di un provvedimento di mero coordinamento processuale.
Il principio
Quando l’udienza di merito è già fissata in tempi brevi, la Corte può disporre il rinvio dell’esame dell’istanza cautelare alla medesima udienza, evitando una duplicazione istruttoria e garantendo una trattazione congiunta di sospensiva e merito.
Domande e risposte
Cosa prevede il condono edilizio del 2003?
L’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ha introdotto una nuova sanatoria per le opere edilizie abusive realizzate entro il 31 marzo 2003, subordinata al pagamento di oblazioni e oneri concessori. Ha dato origine a numerosi ricorsi regionali davanti alla Corte costituzionale.
Quando le regioni possono chiedere la sospensiva di una legge statale?
Le regioni possono chiedere alla Corte costituzionale la sospensione dell’applicazione di una legge statale impugnata in via principale quando la sua vigenza provochi pregiudizi gravi e irreparabili nelle more del giudizio di merito.
L’ordinanza n. 116/2004 ha deciso nel merito sulla legittimità del condono?
No. Si tratta di un provvedimento puramente processuale che ha rinviato la decisione al merito sull’11 maggio 2004. Il giudizio sulla legittimità del condono edilizio è stato deciso dalla Corte con successive pronunce di merito.
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