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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’art. 38 del T.U.B. e sull’art. 67 della legge fallimentare, in materia di esenzione del mutuo fondiario dall’azione revocatoria fallimentare. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
In un giudizio di impugnazione del passivo fallimentare, il Tribunale di Bolzano si era trovato a dover valutare se un’ipoteca iscritta su un immobile nel corso di un procedimento di mutuo fondiario (art. 38 del d.lgs. n. 385/1993, T.U.B.) potesse essere revocata ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare, tenuto conto che il mutuo era stato stipulato con l’espressa destinazione alla ristrutturazione dell’alloggio, ma la somma era stata in realtà utilizzata per estinguere debiti della società poi fallita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 Cost., sostenendo che l’art. 38 T.U.B., nella parte in cui esonera le ipoteche a garanzia di mutui fondiari dalla revocatoria fallimentare (in base all’interpretazione del diritto vivente), creasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai creditori chirografari del fallimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva adeguatamente chiarito se l’ipoteca in questione soddisfacesse concretamente i requisiti del mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 T.U.B., rendendo incerto se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza è un presupposto processuale essenziale della questione incidentale di legittimità costituzionale: la mancata verifica della concreta applicabilità della norma censurata al caso di specie impedisce alla Corte di procedere all’esame nel merito.
Domande e risposte
Che cos’è il credito fondiario e che vantaggi offre al creditore?
Il credito fondiario (art. 38 T.U.B.) è un finanziamento garantito da ipoteca di primo grado su immobili. Storicamente la normativa lo esentava dall’azione revocatoria fallimentare, consentendo alla banca di mantenere la garanzia ipotecaria anche in caso di fallimento del debitore.
Perché il rimettente dubitava della legittimità dell’esenzione?
Perché l’ipoteca era stata concessa a garanzia di un mutuo poi utilizzato per scopi diversi da quelli dichiarati (ristrutturazione), e la sua esenzione dalla revocatoria avrebbe avvantaggiato la banca creditrice a danno degli altri creditori chirografari del fallimento.
Come si è poi evoluta la normativa sull’esenzione dei mutui fondiari dalla revocatoria?
La riforma della legge fallimentare (d.lgs. n. 5/2006) ha rimodulato i presupposti della revocatoria fallimentare in generale; la specifica disciplina del credito fondiario è rimasta nell’art. 38 T.U.B. e ha continuato ad essere oggetto di interpretazione giurisprudenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei creditori
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