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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, che determina il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico applicando la minore tariffa d’estimo anche se l’immobile è locato. La questione è analoga a quella già decisa con sentenza n. 346/2003.
Di cosa si tratta
L’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 stabilisce che il reddito degli immobili di interesse storico-artistico, ai fini delle imposte sul reddito, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria. La regola si applica sia agli immobili locati sia a quelli non locati. La Commissione tributaria regionale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità sostenendo la disparità di trattamento tra proprietari di immobili vincolati locati e non locati.
La questione di legittimità costituzionale
La remittente (Commissione tributaria regionale di Venezia) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., sostenendo che l’applicazione dello stesso criterio catastale ridotto sia agli immobili locati che a quelli non locati creasse un’irragionevole disparità di trattamento, consentendo ai proprietari-locatori di godere di un’agevolazione fiscale non giustificata dalla diversa redditività.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 346/2003, con cui aveva già esaminato e respinto analoga questione: il regime catastale agevolato degli immobili storici risponde alla particolare natura dei vincoli che gravano su tali beni (costi di manutenzione straordinaria, limiti di destinazione) e la scelta legislativa di applicare lo stesso criterio a tutti i tipi di immobili vincolati non è irragionevole.
Il principio
L’applicazione di un regime catastale agevolato agli immobili di interesse storico-artistico, indipendentemente dal fatto che siano locati o meno, non viola il principio di uguaglianza: i vincoli che gravano su tali beni giustificano un trattamento fiscale differenziato rispetto agli immobili ordinari, anche quando vengono dati in locazione.
Domande e risposte
In cosa consiste il regime fiscale agevolato degli immobili storici?
Ai fini delle imposte sul reddito, il reddito imponibile è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, anziché i canoni di locazione effettivamente percepiti.
Perché la Corte ha confermato la conformità costituzionale?
Perché i vincoli di conservazione e di destinazione gravanti sugli immobili storici comportano oneri e limitazioni che giustificano il beneficio fiscale, anche quando l’immobile produce redditi da locazione.
La questione poteva essere risollevata dopo la sentenza n. 346/2003?
No, in assenza di argomenti nuovi: la Corte, quando ha già deciso una questione analoga, la dichiara manifestamente infondata se la rimessione ripropone le stesse censure senza nuovi profili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento fiscale
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