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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 274 c.c. (giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale). La remittente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

Di cosa si tratta

L’art. 274 del codice civile prevedeva, all’epoca dei fatti, un giudizio preliminare di delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale: prima di procedere nel merito, il giudice doveva verificare la non manifesta infondatezza e la non manifesta improponibilità della domanda. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa previsione.

La questione di legittimità costituzionale

La Cassazione aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma (in relazione all’art. 24), 30, primo comma, e 111 Cost., sostenendo che il giudizio preliminare di ammissibilità costituisse oggi un limite irragionevole e sproporzionato al diritto di azione del figlio naturale, in contrasto con i valori sostanziali in gioco e con i principi del giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice remittente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza nel giudizio a quo: pur affermando l’erroneità del presupposto del giudice di merito (che aveva ritenuto definitiva la statuizione di inammissibilità), non aveva chiarito se la propria decisione dipendesse effettivamente dalla norma impugnata, rendendo irrilevante la questione.

Il principio

La rimessione di una questione di legittimità costituzionale esige che il giudice a quo dimostri con chiarezza la rilevanza della norma impugnata nel giudizio pendente: una motivazione insufficiente sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 274 c.c.?

Prevedeva che, prima di procedere nel merito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice svolgesse un giudizio preliminare sull’ammissibilità della domanda, verificandone la non manifesta infondatezza.

Perché la Corte non ha esaminato il merito?

Perché la Cassazione non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel procedimento concreto, rendendo impossibile valutare se l’eventuale caducazione dell’art. 274 c.c. avrebbe inciso sull’esito del giudizio.

L’art. 274 c.c. è ancora in vigore?

No: la norma è stata successivamente abrogata dalla legge n. 219/2012 sul riconoscimento dei figli naturali, che ha equiparato la condizione giuridica di tutti i figli.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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