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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). La norma non viola l’art. 3 Cost. sul piano della ragionevolezza né l’art. 10 Cost. sul recepimento di obblighi internazionali.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Milano aveva dubitato della legittimità dell’art. 316-ter c.p. (introdotto dalla l. n. 300/2000 di ratifica di Convenzioni internazionali contro la corruzione), che punisce chi ottiene indebitamente contributi o finanziamenti pubblici mediante dichiarazioni false o omissione di informazioni, con soglia minima di rilevanza penale al di sotto della quale si applica solo sanzione amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 316-ter del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La previsione di una soglia al di sotto della quale si applica solo sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità legislativa in materia penale; l’art. 10 Cost. obbliga al rispetto del diritto internazionale consuetudinario, non delle convenzioni pattizie, che richiedono ratifica legislativa.
Il principio
Il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle soglie di rilevanza penale; la differenziazione tra illecito penale e amministrativo non è irragionevole se ancorata a criteri obiettivi come l’entità del danno patrimoniale allo Stato.
Domande e risposte
Quando si applica solo la sanzione amministrativa?
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore alla soglia indicata nell’art. 316-ter c.p.; in tal caso non scatta la pena della reclusione ma la sanzione amministrativa pecuniaria.
L’art. 316-ter si applica anche ai contributi regionali o europei?
Sì: la norma colpisce le erogazioni provenienti dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità europee, indipendentemente dalla denominazione del beneficio.
Cosa tutela l’art. 10 Cost. in questo contesto?
L’art. 10 Cost. adegua l’ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (consuetudinarie), non alle convenzioni internazionali ratificate con legge ordinaria: queste ultime non hanno rango costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 10 della Costituzione — adeguamento al diritto internazionale consuetudinario
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