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La legge n. 437/1991 garantisce una pensione privilegiata ai civili invalidi per ordigni bellici lasciati incustoditi dall’esercito «in occasione di esercitazioni». La Corte dei conti aveva sollevato questione ritenendo incostituzionale escludere chi si fosse fatto esplodere una bomba rinvenuta casualmente. La Corte rilegge la norma in senso estensivo e dichiara la questione non fondata.
Di cosa si tratta
Francesco Diego Pinna aveva riportato gravissime lesioni tentando di smontare una bomba a mano dell’esercito rinvenuta casualmente nelle campagne di Norbello (Oristano). Le indagini avevano accertato che nessuna esercitazione militare era stata svolta in zona. Il Ministero della difesa aveva rigettato la domanda di pensione privilegiata perché la legge n. 437/1991 richiedeva che l’ordigno fosse stato lasciato incustodito «in occasione di esercitazioni combinate o isolate».
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il diritto alla pensione privilegiata ai casi in cui l’ordigno sia stato lasciato incustodito «in occasione di esercitazioni combinate o isolate», escludendo chi sia rimasto vittima di ordigni bellici in altro modo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, «nei sensi di cui in motivazione». La Corte interpreta la locuzione «in occasione di esercitazioni» in senso ampio: essa comprende non solo la presenza fisica di militari durante l’esercitazione, ma anche il successivo abbandono involontario di ordigni in zone che furono teatro di esercitazioni. Con tale interpretazione costituzionalmente orientata la norma non è irragionevole.
Il principio
La legge n. 437/1991 deve essere interpretata nel senso che il requisito «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» si riferisce non solo agli ordigni abbandonati durante lo svolgimento delle esercitazioni, ma anche a quelli rimasti in zone già utilizzate dalle Forze armate, purché il loro abbandono sia riconducibile all’attività militare. In tal modo la norma supera il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge n. 437/1991 sugli ordigni bellici?
La legge riconosce provvidenze (pensione privilegiata o indennizzo) ai cittadini deceduti o invalidi a causa dell’esplosione di ordigni bellici lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» in tempo di pace. La norma è nata per tutelare le vittime civili di residuati bellici nelle zone di addestramento militare.
Perché il requisito «in occasione di esercitazioni» poteva essere irragionevole?
La Corte dei conti riteneva che chi venisse ferito da un ordigno dell’esercito abbandonato casualmente — magari risalente a decenni prima e non correlato a nessuna esercitazione recente — si trovasse in una situazione analoga a chi fosse vittima di un ordigno lasciato durante una esercitazione. Escluderlo dall’indennizzo senza ragione era sospettato di irragionevolezza.
Cosa significa una decisione “nei sensi di cui in motivazione”?
Questa formula indica che la Corte non si limita a respingere la questione ma la respinge fornendo un’interpretazione della norma impugnata che la rende conforme a Costituzione. In sostanza, la questione è non fondata solo se si interpreta la norma nei modi indicati dalla motivazione: in caso contrario la norma sarebbe incostituzionale. È una forma di sentenza «interpretativa di rigetto».
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza: contestata la limitazione del diritto alla pensione ai soli vittime di ordigni abbandonati in occasione di esercitazioni
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