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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960, relativa all’esclusione della prova testimoniale nel giudizio amministrativo elettorale, perché irrilevante nel caso concreto: il verbale elettorale conteneva un’attestazione che negava implicitamente il fatto allegato dai ricorrenti, richiedendo la querela di falso.
Di cosa si tratta
In un giudizio elettorale promosso davanti al TAR Campania per l’annullamento delle operazioni elettorali nel Comune di Bellona, i ricorrenti avevano dedotto gravi irregolarità: al termine del primo giorno di votazione il presidente di seggio aveva aperto l’urna per cercare una scheda mancante, ma nel verbale non vi era traccia di questo fatto. I ricorrenti intendevano provare l’irregolarità mediante testimonianza, impossibile nel giudizio amministrativo elettorale che ammette solo prove documentali.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania ha impugnato l’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico leggi elettorali comunali), nella parte in cui limita alle sole risultanze documentali i poteri istruttori nel giudizio elettorale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza. Il verbale delle operazioni elettorali attestava espressamente che «il presidente provvede a chiudere immediatamente l’urna contenente le schede votate e le sigilla»: tale attestazione equivale implicitamente alla negazione del fatto allegato dai ricorrenti (apertura dell’urna). Poiché l’efficacia di piena prova del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., può essere posta in discussione solo con la querela di falso, la prova testimoniale richiesta sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione, rendendo superfluo esaminare la questione di costituzionalità.
Il principio
Il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso non solo per le attestazioni esplicite del pubblico ufficiale, ma anche per le negazioni implicite: l’attestazione di chiusura immediata dell’urna equivale alla negazione dell’apertura, e la questione sull’ammissibilità della prova testimoniale diviene irrilevante ove la prova stessa non sia idonea a scalfire l’efficacia probatoria del verbale.
Domande e risposte
Perché nel giudizio elettorale amministrativo non è ammessa la prova testimoniale?
Perché l’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960 limita i poteri istruttori alle sole risultanze documentali, nella logica di una tutela rapida e concentrata degli interessi elettorali, affidata principalmente all’esame dei verbali e degli atti del procedimento.
Che cos’è la querela di falso?
È lo strumento processuale per contestare la veridicità di un atto pubblico: ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso. È proponibile sia in sede civile che in sede penale.
I ricorrenti avrebbero potuto proporre querela di falso?
Sì: era lo strumento idoneo a contrastare l’attestazione contenuta nel verbale. Non avendolo proposto, la prova testimoniale che intendevano far ammettere non avrebbe comunque potuto prevalere sull’efficacia probatoria del documento pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di azione in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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