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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 21, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), che impone alla persona offesa di indicare le generalità della persona da citare. La norma non viola il diritto di azione né il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 disciplina la competenza penale del giudice di pace. L’art. 21, comma 2, lett. e), stabilisce che l’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve contenere le generalità della persona citata, sì da consentirne la sicura individuazione. Il giudice rimettente riteneva eccessivamente oneroso per la persona offesa l’obbligo di acquisire tali dati identificativi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Napoli ha impugnato l’art. 21, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando che il requisito dell’indicazione delle generalità del citato ponesse un onere eccessivo sulla persona offesa e limitasse ingiustificatamente il diritto di agire in giudizio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha osservato che non sussiste violazione del diritto di azione e di difesa: la persona offesa che ritenga l’acquisizione dei dati identificativi eccessivamente difficoltosa può comunque ricorrere alle vie della tutela giurisdizionale ordinaria davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela, senza dover necessariamente proporre la citazione diretta.

Il principio

L’obbligo di indicare le generalità della persona citata nell’atto introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace non viola il diritto di azione e di difesa: la persona offesa dispone in ogni caso della facoltà di presentare querela, che non richiede la medesima precisione identificativa dell’atto di citazione diretta.

Domande e risposte

Che cos’è la citazione diretta davanti al giudice di pace?

È la modalità con cui la persona offesa può portare direttamente un procedimento penale davanti al giudice di pace, senza passare per il pubblico ministero, nei casi previsti dal d.lgs. n. 274/2000.

Qual è la differenza rispetto alla querela?

La querela è una dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente contro il responsabile del reato; non richiede la precisa identificazione dell’autore, che sarà accertata nelle indagini. La citazione diretta, invece, presuppone che la persona offesa già conosca le generalità del soggetto da citare.

Perché il requisito delle generalità non è stato ritenuto eccessivo?

Perché la persona offesa che non conosce le generalità del presunto autore dispone comunque dello strumento alternativo della querela, che consente di avviare il procedimento penale senza dover indicare l’identità completa del responsabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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