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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. n. 43/1988 e dell’art. 18 della legge regionale siciliana n. 35/1990, relativi al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi. Le norme non impongono obblighi senza diritti, né una durata indeterminata dell’incarico incompatibile con la libertà d’impresa.
Di cosa si tratta
La riscossione dei tributi in Italia e in Sicilia è storicamente affidata a concessionari privati. Quando un ambito territoriale rimane privo di concessionario, la legge prevede la nomina di un commissario governativo provvisorio. Nel caso in esame, la società MontePaschi Serit S.p.A. era stata nominata commissario per la riscossione in Sicilia nel 1991: dopo oltre cinque anni, aveva comunicato il recesso e chiuso gli sportelli, dando luogo a un processo penale per interruzione di pubblico servizio. Gli amministratori avevano eccepito l’incostituzionalità delle norme che li costringevano a gestire un servizio in perdita senza limiti di tempo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo ha impugnato l’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e l’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La censura era che le norme imponessero al commissario gli obblighi del concessionario privato senza riconoscergli i corrispondenti diritti, e senza fissare un termine ragionevole di durata dell’incarico, costringendolo a gestire un’attività d’impresa in modo potenzialmente antieconomico per un periodo indeterminato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che le norme impugnate assimilano la posizione del commissario a quella del concessionario (art. 24, comma 3, d.P.R. n. 43/1988), riconoscendogli esplicitamente il diritto al rimborso delle spese e ai compensi calcolati secondo criteri di equilibrio economico (artt. 25 e 61 dello stesso decreto). Quanto alla durata, l’assenza di un termine massimo non significa arbitrio: la gestione è configurata espressamente come «provvisoria» e «temporanea», e l’amministrazione ha il dovere di avviare con sollecitudine le procedure per il nuovo concessionario. Gli eventuali abusi attengono all’applicazione concreta, non alle norme in sé.
Il principio
Le norme che prevedono la nomina di un commissario governativo provvisorio per la riscossione dei tributi non violano gli artt. 3 e 41 della Costituzione quando attribuiscono al commissario i medesimi diritti economici del concessionario e configurano l’incarico come temporaneo: eventuali prassi applicative distorte non inficiano la legittimità costituzionale delle disposizioni stesse.
Domande e risposte
Il commissario governativo ha gli stessi diritti del concessionario privato?
Sì. Le norme rinviano alla disciplina del concessionario anche per i compensi e i rimborsi, garantendo l’equilibrio economico della gestione. Non è corretto affermare che il commissario abbia solo obblighi e nessun diritto.
Il commissario può recedere unilateralmente se la gestione è antieconomica?
No, non in modo libero. Anche il concessionario ordinario poteva recedere solo in occasione della revisione biennale dei compensi, con preavviso di sei mesi. Il commissario può invece agire in giudizio per far valere i diritti patrimoniali violati dall’amministrazione.
La durata indefinita dell’incarico è costituzionalmente legittima?
La Corte ha precisato che la norma qualifica l’incarico come provvisorio e temporaneo, imponendo implicitamente all’amministrazione di avviare le procedure per il nuovo concessionario senza indugio. L’inerzia amministrativa è censurabile con i rimedi ordinari, non con una questione di incostituzionalità della legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
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