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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 12 della legge regionale lucana n. 10/2002, che equipara al lavoro subordinato il periodo di servizio pregresso del personale sisma 1980 inquadrato nei ruoli regionali, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. (previdenza sociale). Dichiara invece inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 117, lett. m), e 120 Cost.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la disposizione della legge finanziaria regionale basilicatana 2002 che equiparava al lavoro subordinato, ai fini previdenziali, il periodo di servizio svolto dai lavoratori assunti dopo il terremoto del 1980 e poi stabilizzati nei ruoli regionali, prima della loro immissione in ruolo. La questione riguardava se tale normativa invadesse la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 era censurato in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. Il provvedimento regionale non incide sulla materia della previdenza sociale in senso stretto, ma si limita a regolare il rapporto di lavoro pregrresso di un personale specifico inquadrato nei ruoli regionali, materia che rientra nell’organizzazione degli uffici regionali. Dichiara invece inammissibili le restanti censure per difetto di motivazione.

Il principio

La legge regionale che riconosce, ai fini del trattamento economico e della posizione nel ruolo, il periodo di servizio svolto prima dell’immissione in ruolo da personale assunto in regime convenzionale non disciplina la “previdenza sociale” (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.) ma l’organizzazione del proprio personale, materia rientrante nell’autonomia regionale.

Domande e risposte

Chi è il “personale sisma 1980” di cui si occupa questa sentenza?

Si tratta dei lavoratori assunti in regime convenzionale da Regioni ed enti locali per le esigenze della ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia (novembre 1980 e febbraio 1981), poi stabilizzati nei ruoli pubblici in base alla legge n. 730/1986.

Cosa significa “equiparare al lavoro subordinato” il periodo pregresso?

Significa riconoscere quel periodo — svolto in regime di convenzione, non di rapporto di lavoro subordinato — come anzianità ai fini del trattamento economico nel ruolo pubblico, come se fosse stato un normale periodo di impiego dipendente.

Perché la Corte distingue tra “previdenza sociale” e “organizzazione del personale regionale”?

Perché la previdenza sociale (competenza statale esclusiva) riguarda i trattamenti pensionistici e assicurativi. L’anzianità nell’impiego pubblico regionale, invece, è materia di organizzazione degli uffici, che le Regioni possono disciplinare autonomamente per il proprio personale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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