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Le questioni sollevate dal Tribunale del riesame di Milano sull’art. 303, comma 2, c.p.p. – sul computo dei termini di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento – sono dichiarate manifestamente inammissibili perché già decise in tali termini con l’ordinanza n. 243/2003.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano – sezione per il riesame – aveva sollevato, con tre ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.p. nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase, i periodi di detenzione sofferta in fasi diverse da quella in cui il procedimento è regredito. La questione verteva sul c.d. calcolo “endofasico” dei termini di custodia cautelare affermato dalle Sezioni unite Musitano del 2000.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p., i periodi di detenzione sofferta in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito. Parametri: artt. 3 e 13 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano, sezione riesame, con tre ordinanze del 2003.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Una delle ordinanze motivava per relationem alle argomentazioni delle Sezioni unite, in violazione del principio di autosufficienza della motivazione. Tutte le questioni, comunque, coincidono con quella già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243/2003, che aveva riguardato identica questione sollevata dalle stesse Sezioni unite della Cassazione.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente inammissibile in una precedente pronuncia, una successiva ordinanza di rimessione di identico contenuto – senza nuovi profili o argomenti – deve essere dichiarata anch’essa manifestamente inammissibile. L’ordinanza che si limita a richiamare per relationem altri provvedimenti non soddisfa il requisito di autosufficienza della motivazione.
Domande e risposte
Come si calcolano i termini massimi di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento?
Secondo le Sezioni unite Musitano (n. 4/2000), si computano solo i periodi relativi alla stessa fase in cui il procedimento è regredito (calcolo “endofasico”). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 292/1998, aveva però affermato un principio di cumulo più favorevole all’imputato, creando un contrasto interpretativo.
Cosa significa che l’ordinanza di rimessione deve essere “autosufficiente”?
Significa che il giudice rimettente deve esporre in modo compiuto, nell’ordinanza stessa, le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Non può rinviare ad altri atti o provvedimenti (rinvio per relationem) per completare la motivazione.
L’art. 13 Cost. impone il calcolo più favorevole per l’imputato in custodia cautelare?
La Corte aveva affermato nella propria ordinanza n. 529/2000 che il principio di limitare al minimo il sacrificio della libertà personale ex art. 13 Cost. impone di privilegiare il calcolo comprensivo di tutti i periodi interfase. Ma la questione è rimasta aperta sul piano normativo, data la formulazione letterale dell’art. 303, comma 2, c.p.p.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra imputati in situazioni analoghe, evocato come parametro
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale e principio di riduzione al minimo della custodia cautelare
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