Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sul combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino per il notificante alla data in cui l’ufficiale giudiziario completa le formalità, anziché alla data di consegna dell’atto. La questione era già stata risolta dalla Corte con le sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004 stessa che confermano l’orientamento.

Di cosa si tratta

Nel sistema tradizionale, la notifica si perfezionava per il notificante solo quando l’ufficiale giudiziario completava le formalità di notificazione, anche se il notificante aveva già consegnato l’atto in tempo utile. Il Tribunale di Milano sez. Rho ha sollevato questione ritenendo che ciò potesse ledere il diritto di difesa del notificante, esposto a decadenze per ritardi non imputabili a lui.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino per il notificante alla data di perfezionamento delle formalità dell’ufficiale giudiziario, anziché alla data di consegna dell’atto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 477/2002, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non prevedevano che la notifica si perfezionasse per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. A seguito di tale pronuncia, l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme impone già di computare il perfezionamento dalla consegna per il notificante.

Il principio

Dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale, le norme sulle notifiche (artt. 139 e 148 c.p.c.) devono essere interpretate nel senso che la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario alla data di compimento delle formalità. Ciò tutela il notificante da decadenze per ritardi a lui non imputabili.

Domande e risposte

Quando si perfeziona una notifica per chi la invia?

Dopo la sent. n. 477/2002, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o al servizio postale), indipendentemente da quando l’ufficiale completa le formalità. Per il destinatario il perfezionamento avviene invece alla consegna o al perfezionamento delle formalità richieste.

Questo vale anche per le notifiche a mezzo posta?

Sì. Il principio del “doppio momento” di perfezionamento — consegna per il mittente, ricezione per il destinatario — si applica anche alle notifiche a mezzo posta, come poi consolidato dalla successiva giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Cosa succede se una parte perde un termine per colpa dell’ufficiale giudiziario?

Con il principio del doppio momento, ciò non dovrebbe più verificarsi: il termine per il notificante decorre dalla data di consegna all’ufficiale. Se il ritardo è interamente imputabile all’ufficiale giudiziario, la parte notificante non può subire decadenze.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.