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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388/2000 (sospensione delle procedure di sfratto per inquilini anziani o con disabili), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), che prevedeva la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione a favore di inquilini con ultrasessantacinquenne o disabile grave nel nucleo familiare, senza richiedere la convivenza stabile da almeno sei mesi (a differenza dell’art. 6, comma 5, della legge n. 431/1998).

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 era censurato in riferimento all’art. 3 della Costituzione per asserita irragionevolezza: da un lato, per la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della legge n. 431/1998; dall’altro, per la mancanza di un riferimento temporale circa il possesso dei requisiti richiesti. Il giudice rimettente era il Tribunale di Palermo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura. Ritiene che le due discipline (legge n. 388/2000 e legge n. 431/1998) presentino presupposti diversi e possano coesistere, sicché la mancanza del requisito della convivenza da sei mesi non è di per sé irragionevole nel contesto della norma impugnata.

Il principio

Il legislatore può dettare discipline diverse per fattispecie analoghe senza violare il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., purché le differenze di trattamento trovino una giustificazione razionale. Due regimi di sospensione degli sfratti con presupposti diversi non sono necessariamente in contrasto.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 80, comma 20, della legge n. 388/2000?

La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione a favore degli inquilini nel cui nucleo familiare fosse presente un ultrasessantacinquenne o un soggetto affetto da grave handicap, purché l’inquilino non disponesse di altra abitazione o di redditi sufficienti.

In che cosa differiva dall’art. 6, comma 5, della legge n. 431/1998?

La legge n. 431/1998 richiedeva che il soggetto in condizione di fragilità facesse parte del nucleo familiare e fosse convivente da almeno sei mesi, requisito non previsto dalla legge n. 388/2000.

Perché la questione è stata dichiarata non fondata?

Perché le due discipline hanno presupposti diversi e non necessariamente irragionevoli. La diversità di trattamento non è tale da integrare una violazione dell’art. 3 Cost., tenuto conto delle specifiche finalità di ciascuna norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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