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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il ricorso statale contro la legge della Regione Emilia-Romagna n. 1/2003 in materia di servizi idrici e rifiuti è dichiarato manifestamente inammissibile per tardività: il deposito del ricorso era avvenuto oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale Emilia-Romagna n. 1/2003 che disciplinavano l’affidamento del servizio idrico integrato e dei rifiuti, consentendo affidamenti diretti a società a prevalente capitale pubblico. Il ricorso lamentava violazioni dell’art. 117 Cost. e della normativa comunitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, nella parte in cui introducevano gli artt. 8-ter e 8-sexies nella legge regionale n. 25/1999. Parametro: art. 117, primo, secondo comma lett. s, e terzo comma Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tardività. Il ricorso era stato notificato il 28 marzo 2003 ma depositato il 9 aprile 2003, cioè oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica stabilito dall’art. 31, comma 3, della legge n. 87/1953. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale termine è perentorio e la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.

Il principio

Il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in via principale dopo la notifica, previsto dall’art. 31, comma 3 (ora comma 4), della legge n. 87/1953, ha carattere perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina la manifesta inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

Domande e risposte

Entro quanto tempo deve essere depositato un ricorso in via principale dello Stato contro una legge regionale?

Entro dieci giorni dalla notifica del ricorso alla Regione. Si tratta di un termine perentorio: il deposito tardivo comporta la manifesta inammissibilità del ricorso.

La Regione Emilia-Romagna poteva continuare ad applicare la norma impugnata?

Sì. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali (tardività), la Corte non si è pronunciata sul merito della questione, quindi la legge regionale non è stata dichiarata incostituzionale.

Cosa prevedeva la norma regionale impugnata in materia di servizi locali?

L’art. 8-ter della legge regionale n. 25/1999 consentiva l’affidamento diretto del servizio idrico e dei rifiuti a società a prevalente capitale pubblico controllate dai Comuni, escludendole dalle gare. Lo Stato riteneva questo in contrasto con il diritto comunitario e con l’art. 117 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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