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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità sull’art. 14, comma 5-ter, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998), che punisce con l’arresto da sei mesi a un anno lo straniero che si trattiene nel territorio senza giustificato motivo dopo l’ordine di allontanamento del questore. Il reato è sufficientemente determinato.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002 (legge Bossi-Fini), introdusse il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. I Tribunali di Ferrara e Torino dubitarono della costituzionalità della norma, ritenendo che la formula «senza giustificato motivo» fosse troppo indeterminata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ferrara e il Tribunale di Torino sollevarono questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, contestando in particolare l’indeterminatezza della fattispecie penale nella parte che richiama il «giustificato motivo» come esimente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La formula «senza giustificato motivo» non viola il principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost., perché il concetto di giustificato motivo è già presente in altri reati ed è interpretato dalla giurisprudenza in modo sufficientemente determinato, rimandando a cause obiettive che rendono materialmente impossibile rispettare l’ordine.

Il principio

Il principio di tassatività della fattispecie penale non è violato dalla formula «senza giustificato motivo» quando essa è già consolidata nell’ordinamento e la sua interpretazione giurisprudenziale la circoscrive a cause obiettive di impossibilità di adempimento, escludendo discrezionalità arbitraria.

Domande e risposte

Qual era la pena prevista per lo straniero che non eseguiva l’ordine del questore?

L’arresto da sei mesi a un anno, ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 nella versione della legge Bossi-Fini.

Cosa si intende per «giustificato motivo» in questo contesto?

Una causa obiettiva e non imputabile all’interessato che abbia reso materialmente impossibile adempiere all’ordine entro il termine di cinque giorni.

Perché i tribunali rimettenti dubitavano della norma?

Ritenevano che la formula «senza giustificato motivo» fosse troppo vaga, lasciando all’interprete un margine arbitrario nell’identificare il comportamento incriminato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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