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La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzioni promosso dalla Camera dei deputati contro il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti. La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale affermare che l’impedimento parlamentare non operava per assenza di votazioni in Assemblea, ritenendo illegittima la sottovalutazione dell’impegno istituzionale del parlamentare.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il bilanciamento tra le esigenze del processo penale e quelle del mandato parlamentare. Il deputato Cesare Previti era imputato davanti al Tribunale di Milano e aveva addotto impedimenti derivanti dalla concomitanza con lavori parlamentari. La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che il Tribunale non potesse disconoscere la validità di tali impedimenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava il rispetto delle prerogative parlamentari ex art. 68 e ss. della Costituzione. La Camera contestava che il Tribunale di Milano avesse arbitrariamente limitato il concetto di impedimento parlamentare alle sole votazioni in Assemblea, escludendo altri lavori istituzionali. Il conflitto investiva le ordinanze del 5 giugno 2000, del 1° ottobre 2001 e la sentenza del 22 novembre 2003 emesse dalla prima e quarta sezione penale del Tribunale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato che non spettava all’autorità giudiziaria affermare: a) che il GUP non avesse alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che la lettera di convocazione del capo gruppo parlamentare fosse irrilevante; b) che l’impedimento operasse solo in presenza di votazioni in Assemblea. Ha invece ritenuto ammissibile che il Tribunale valutasse l’effettività e la concreta incidenza dell’impegno parlamentare.
Il principio
L’autorità giudiziaria non può ridurre il concetto di impedimento parlamentare alle sole votazioni assembleari, escludendo altri impegni istituzionali; tuttavia mantiene il potere di valutare in concreto la sussistenza e la rilevanza dell’impedimento addotto.
Domande e risposte
Cosa sono i conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Sono controversie tra organi costituzionali (ad esempio Camera dei deputati e Tribunale) sulla sfera di competenza rispettiva. La Corte costituzionale è chiamata a stabilire a chi spetta esercitare un determinato potere.
Il deputato può sempre chiedere il rinvio dell’udienza per impegni parlamentari?
No. L’impedimento deve essere effettivo e documentato. Il giudice può valutare la concreta incidenza dell’impegno parlamentare sull’impossibilità di comparire, non può però escluderlo a priori limitandolo alle sole votazioni.
Quali effetti ha avuto questa sentenza sul processo Previti?
La Corte ha annullato le parti delle ordinanze e della sentenza del Tribunale di Milano che avevano erroneamente circoscritto il perimetro dell’impedimento parlamentare, con conseguente restituzione delle decisioni all’autorità giudiziaria per una nuova valutazione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative e insindacabilità dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.