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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul fermo amministrativo del veicolo previsto dal codice della strada in caso di mancata conferma della validità della patente. Il giudice rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta del giudizio a quo, impedendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità della patente. La questione era stata proposta nell’ambito di un’opposizione a tale sanzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 42 della Costituzione, sostenendo che il fermo del veicolo per un periodo superiore a quello necessario per la conferma della validità della patente costituisse una limitazione irragionevole del diritto di proprietà.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo: senza quella descrizione, la Corte non può verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile nel giudizio principale.

Il principio

Il giudice a quo ha l’obbligo di motivare adeguatamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, descrivendo la fattispecie concreta del giudizio in corso. In mancanza, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile senza esaminarne il merito.

Domande e risposte

Cos’è il fermo amministrativo del veicolo previsto dall’art. 126 CdS?

E’ una sanzione accessoria che consente di bloccare l’uso del veicolo per un certo periodo, comminata quando il titolare della patente non si è sottoposto alla visita medica per la conferma della sua validità.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile senza esame del merito?

Perché il Giudice di pace di Palermo non ha descritto in modo sufficiente il caso concreto pendente davanti a lui, rendendo impossibile per la Corte verificare se la norma impugnata fosse applicabile a quel giudizio.

La questione sulla durata del fermo del veicolo potrebbe essere riproposta in modo ammissibile?

Sì, da un altro giudice che motivi adeguatamente la rilevanza della questione e descriva con precisione la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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