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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sul ricorso al giudice di pace nella patente a punti: il proprietario del veicolo condannato in solido con il conducente non è privato del diritto di agire in giudizio. Una lettura sistematica delle norme consente al proprietario di esercitare l’opposizione e, ove del caso, di agire poi in regresso contro il conducente.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Varazze era chiamato a giudicare un’opposizione a verbale di infrazione stradale proposta dal proprietario del veicolo contro il quale era stata elevata la contestazione di una violazione commessa da un conducente rimasto sconosciuto. Il giudice dubitava che le norme sul ricorso al giudice di pace obbligassero il proprietario a subire le conseguenze della condotta altrui senza potersi difendere adeguatamente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Varazze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 126-bis, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il dubbio riguardava la possibilità per il proprietario di difendersi efficacemente quando il conducente era rimasto ignoto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Attraverso un’interpretazione sistematica, la Corte chiarisce che il proprietario del veicolo, pur coobbligato in solido, conserva il diritto di proporre opposizione al giudice di pace e, se necessario, di agire in regresso contro il conducente. Il diritto di difesa non è condizionato in modo irragionevole dal comportamento di terzi.

Il principio

L’interpretazione sistematica dell’art. 204-bis e dell’art. 126-bis, comma 2, CdS consente al proprietario del veicolo di esercitare il diritto di difesa in giudizio anche quando il conducente responsabile non è identificato. Il diritto di agire in giudizio del coobbligato solidale non può essere vanificato dal comportamento altrui.

Domande e risposte

Il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi guidava?

Ai fini sanzionatori, il proprietario è obbligato in solido con il conducente. Ma conserva il diritto di opporsi davanti al giudice di pace e, successivamente, di agire in regresso contro il responsabile effettivo.

Se il conducente è rimasto sconosciuto, il proprietario del veicolo può comunque ricorrere?

Sì. La Corte chiarisce che il proprietario ha piena legittimazione ad opporsi al verbale anche quando il conducente non è identificato, senza che ciò comprima irragionevolmente il suo diritto di difesa.

Cosa avviene con i punti della patente in caso di conducente non identificato?

Non vengono decurtati punti alla patente del proprietario in quanto tale: la decurtazione colpisce la patente del conducente. Se il conducente è ignoto, la questione riguarda solo la sanzione pecuniaria.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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